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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10488/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 131‑bis e 2, comma 4, cod. pen., sostenendo che la Corte di appello ha rigettato l'istanza per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ritenendo erroneamente che il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) sia escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 131‑bis in virtù della modifica introdotta dalla legge n.77/2019. Tale valutazione sarebbe retroattiva e dunque illegittima perché i fatti si sono consumati il 28 luglio 2018, anteriori alla novella che ha inciso in peius sulla disciplina sostanziale

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 131‑bis cod. pen. sia una causa di non punibilità di natura sostanziale e che la modifica operata dalla legge n.77/2019 (che esclude la particolare tenuità per taluni reati, tra cui l'art. 337) è normativa sostanziale sfavorevole al reo; pertanto il suo applicazione ai fatti del luglio 2018 configura irretroattività vietata ex art. 2, comma 4, cod. pen. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione relativa all'art. 131‑bis e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo esame sulla riconoscibilità della lieve offensività

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Riconosciuto quale causa di non punibilità in senso stretto di natura sostanziale volta a escludere la reazione punitiva per fatti di offensività minima; la sua applicazione non può essere esclusa retroattivamente da una successiva norma peggiorativa

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio che impone il divieto di applicazione retroattiva della legge penale più sfavorevole anche quando la modifica concerne cause di non punibilità; applicato per impedire che la novella 2019 si applichi a fatti anteriori

  • legge 8 agosto 2019, n. 77

    Novella che ha modificato l'art. 131‑bis comma 2 escludendo la particolare tenuità per i reati indicati (tra cui art. 337); qualificata dalla Corte come norma sostanziale che, essendo in pejus, non può essere retroattivamente applicata ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore

  • artt. 336, 337, 341‑bis cod. pen.

    Reati espressamente richiamati dalla modifica normativa del 2019 come incompatibili con il riconoscimento della particolare tenuità; la Corte ha rilevato che tale esclusione non può essere retroattiva

  • art. 25, comma 2 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale collegato al divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole

  • art. 7 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale che tutela contro l'applicazione retroattiva di norme penali peggiorative

Massime di principio

  • L'art. 131‑bis cod. pen. è una causa di non punibilità sostanziale: se i fatti sono anteriori a una modifica che ne restringe l'ambito applicativo, la modifica peggiorativa non si applica per effetto del divieto di retroattività della legge penale più sfavorevole (art. 2 cod. pen., art.25 Cost., art.7 CEDU)
  • Quando una norma penale sostanziale viene modificata in senso restrittivo (in peius), il giudice deve verificare la temporalità del fatto: se il fatto è anteriore alla modifica la nuova disciplina non può essere applicata
  • Il riconoscimento della particolare tenuità va valutato sul concreto fatto commesso: se la legge applicabile al momento della commissione non esclude l'istituto, il giudice di merito deve esaminare se ricorrono i presupposti della lieve offensività
  • In caso di applicazione errata in diritto di una novella peggiorativa, la Corte di legittimità annulla limitatamente al profilo di illegittimità e rinvia per nuovo giudizio sul punto, senza necessariamente travolgere tutto il resto della decisione
  • Difensore e PM possono invocare il principio di non retroattività anche con riferimento alle cause di non punibilità; la giurisprudenza di legittimità conferma che tali cause rientrano nella nozione di disposizioni sostanziali cui si applica il divieto di retroattività

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