Cassazione Penale, Sentenza n. 24324/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 24/10/2023 con un unico motivo: mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza, poiché il giudice avrebbe respinto l'applicazione di una misura sostitutiva della pena (in particolare la detenzione domiciliare) che la difesa aveva verbalizzato, omettendo inoltre di acquisire il parere del Pubblico Ministero e violando l'obbligo informativo di cui all'art. 545-bis cod.proc.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'art. 545-bis, comma 1, cod.proc.pen. (l'obbligo del giudice di avvisare le parti della possibilità di conversione della pena detentiva non superiore a quattro anni) non sia applicabile al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento ex art. 444 e ss. cod.proc.pen.), atteso il carattere testuale e sistematico della norma che la riserva al giudizio ordinario. La Corte ha inoltre richiamato la previsione per il procedimento su richiesta che consente l'accordo su pene sostitutive (art. 448, comma 1-bis) e ha sottolineato che il giudice può applicare pene sostitutive solo se esse siano oggetto di pattuizione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte rileva che il procedimento di cui all'art.444 ha una disciplina autonoma e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.545-bis, comma 1.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150; prevede l'obbligo per il giudice nel giudizio ordinario di avvisare le parti della possibilità di conversione della pena detentiva non superiore a quattro anni e di sentire il PM. La Corte interpreta tale norma come applicabile esclusivamente al giudizio ordinario e non al patteggiamento.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto l'art.545-bis e altre modifiche processuali citate; la Corte usa tale intervento per ricostruire la collocazione sistematica della norma e confermarne l'ambito di applicazione limitato.
art. 447 cod. proc. pen.
Regola la fissazione dell'udienza per il patteggiamento; la Corte richiama che la presenza delle parti all'udienza di applicazione della pena su richiesta è eventuale e che informazioni rilevanti devono essere fornite già in fase di fissazione dell'udienza.
art. 448 cod. proc. pen.
Prevede i provvedimenti del giudice sull'accordo e, nella versione richiamata, contiene la possibilità che l'accordo riguardi anche l'applicazione di una pena sostitutiva; la Corte sottolinea che, se la misura sostitutiva non è oggetto di pattuizione, il giudice del patteggiamento non può autonomamente sostituire la pena.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Contiene l'elenco delle sanzioni sostitutive della pena detentiva. La Corte richiama che l'accordo può riguardare anche l'applicazione di tali misure.
art. 20-bis cod. pen.
Norma che disciplina alcune ipotesi di pene sostitutive; la Corte la cita in senso di coordinamento con la disciplina sulla sostituzione della pena nel patteggiamento.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena nel giudizio ordinario: la Corte usa il richiamo per distinguere la discrezionalità del giudice ordinario dalla disciplina negoziale del patteggiamento.
artt. 110, 628, 582, 585 cod. pen.
Riferimento alle imputazioni sostanziali contestate al ricorrente (concorsi di reato e delitti specifici) che hanno portato alla pena concordata; citate come contesto fattuale della sentenza di merito.
Massime di principio
- L'obbligo informativo previsto dall'art.545-bis, comma 1, cod.proc.pen. si applica al giudizio ordinario e non al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento ex art.444).
- Nel patteggiamento il ricorso a pene sostitutive deve essere oggetto di specifica pattuizione tra le parti: il giudice non può autonomamente convertire la pena in misura sostitutiva se tale conversione non è prevista nell'accordo.
- La presenza e l'informazione delle parti nel procedimento di applicazione della pena su richiesta seguono regole e garanzie proprie, diverse da quelle del giudizio ordinario; le facoltà e gli avvisi riconducibili all'art.545-bis trovano soddisfazione, ove del caso, nelle fasi precedenti del procedimento (art.446-447 e art.448).
- Se la difesa desidera ottenere una pena sostitutiva nel patteggiamento è consigliabile che la misura alternativa sia esplicitamente negoziata e verbalizzata già nella fase di accordo tra le parti, poiché il giudice può applicarla solo se inclusa nell'accordo.
- Se il giudice respinge la richiesta di pena sostitutiva nel patteggiamento senza motivazione o senza aver acquisito elementi rilevanti, la contestazione deve essere fondata su altri profili di illegittimità specifici del procedimento di patteggiamento, non sul mancato avviso previsto dall'art.545-bis comma 1.
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