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Sentenza

Sentenza n. 750/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 1476/2025 del T.a.r. Calabria.

Giustizia amministrativa202501797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la ricorrente ha ottenuto nelle more la documentazione richiesta e, dunque, è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza e alla nomina del commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta della parte. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1476/2025, che ordinava la consegna di documentazione o il rilascio di una dichiarazione di indisponibilità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta, per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1476/2025 del TAR Calabria. Tale sentenza aveva ordinato al Comune di consegnare entro trenta giorni la documentazione indicata nell’istanza del 2 aprile 2025, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’amministrazione, oppure, qualora i documenti non fossero stati disponibili, di rilasciare una dichiarazione attestante tale circostanza. Il Comune non si è costituito. Nelle more della trattazione, con nota del 13 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di avere acquisito la documentazione richiesta.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie nelle more alla prestazione imposta dal giudicato e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di procedere alla nomina del commissario ad acta.
  • La sopravvenuta acquisizione, da parte del ricorrente, della documentazione oggetto dell’ordine giudiziale fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, anche quando il ricorso era stato accompagnato dalla richiesta di nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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