Regolamento (UE) 2020/1414
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1414 della Commissione del 1o ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione ufficiale nell'Unione europea del nome «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) come IGP. La Commissione prende atto che la domanda presentata da Cipro è stata pubblicata e che non sono state notificate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'iscrizione produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) per un prodotto a base di carne.
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione, del nome «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) come indicazione geografica protetta (IGP). Riguarda in particolare un prodotto della classe 1.2, ossia prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. È destinato a produrre effetti in tutti gli Stati membri, direttamente e obbligatoriamente, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento.
Iscrizione della IGP «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1414 della Commissione registra nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) come IGP. L'atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamato espressamente in premessa e come base giuridica della decisione.
Presupposti della registrazione
La Commissione precisa che la domanda di registrazione presentata da Cipro era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine di cui all'articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione del nome è stata disposta ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2.
Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto
L'articolo 1 stabilisce che il nome «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) è registrato come IGP. Il nome identifica un prodotto della classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti a base di carne, inclusi prodotti cotti, salati o affumicati.
Effetti temporali e applicazione negli Stati membri
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP
L'articolo 1 iscrive nel registro il nome «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) come indicazione geografica protetta (IGP).
Classificazione del prodotto
Il nome registrato identifica un prodotto rientrante nella classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ai prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.).
Base procedurale della registrazione
La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, quale base per l'adozione del regolamento di esecuzione, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e in assenza di opposizioni ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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