Regolamento (UE) 2020/1371
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1371 della Commissione del 1o ottobre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato contenente endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia digestiva, e introduce misure di protezione per gli utilizzatori in ragione del potenziale effetto sensibilizzante del prodotto. L’autorizzazione è concessa con condizioni tecniche e analitiche specifiche, valevole fino al 22 ottobre 2030.
Autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione, con titolarità BASF SE.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’alimentazione animale, del preparato enzimatico indicato nell’allegato. L’autorizzazione è limitata alle scrofe in lattazione e alle condizioni d’impiego, composizione, tenori minimi e prescrizioni d’uso fissati nell’allegato. Restano esclusi gli usi e le specie non espressamente contemplati dall’allegato; il testo disciplina anche i requisiti di tutela per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1371 della Commissione autorizza un preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi come additivo zootecnico destinato alle scrofe in lattazione. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza e sull’efficacia del prodotto.
Base normativa e procedimento autorizzativo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi, e in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, quale base per l’adozione dell’atto di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.
Valutazione dell’EFSA e motivi dell’autorizzazione
Il parere EFSA del 29 gennaio 2020 ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori né sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre ritenuto il prodotto efficace come promotore della digestione nelle scrofe in lattazione. Non sono state considerate necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
La Commissione segnala tuttavia che l’additivo deve essere considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie; per tale ragione introduce misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione e autorizzazione concessa
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". L’autorizzazione riguarda esclusivamente il prodotto descritto nell’allegato e il suo uso nei mangimi destinati a scrofe in lattazione.
Specifiche del prodotto autorizzato
L’allegato identifica il titolare dell’autorizzazione in BASF SE e attribuisce all’additivo il numero di identificazione 4a7. Il preparato consiste in:
- endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713;
- endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger DSM 18 404.
La composizione autorizzata prevede un’attività minima di 5 600 TXU e 2 500 TGU per grammo, in forma solida o liquida. Per l’impiego nei mangimi completi per scrofe in lattazione è previsto un tenore minimo di 560 TXU e 250 TGU per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di inserire nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Inoltre, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Metodi di analisi e controllo
L’allegato reca metodi di analisi specifici per la quantificazione delle due attività enzimatiche nell’additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti. Per l’endo-1,4-beta-xilanasi è previsto un metodo viscosimetrico basato sull’arabinoxilano del frumento a pH 3,5 e 55 °C; per l’endo-1,4-beta-glucanasi un metodo viscosimetrico basato sul beta-glucano dell’orzo a pH 3,5 e 40 °C.
Durata, efficacia ed entrata in vigore
L’autorizzazione è concessa fino al 22 ottobre 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e autorizzazione
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Autorizza il preparato specificato nell’allegato come additivo per mangimi appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni indicate nell’allegato stesso.
Valutazione scientifica e motivazione dell’autorizzazione
La Commissione fa riferimento alla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, corredata della documentazione richiesta. L’EFSA, nel parere del 29 gennaio 2020, ha ritenuto che il preparato non produca effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente, ne ha riconosciuto l’efficacia come additivo zootecnico e non ha ritenuto necessari requisiti specifici di monitoraggio post-marketing.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Poiché l’additivo è considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Condizioni d’uso e composizione autorizzata
L’allegato identifica l’additivo con numero 4a7, titolare BASF SE, e specifica che si tratta di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 ed endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger DSM 18 404, in forma solida o liquida, con attività minima di 5 600 TXU e 2 500 TGU per grammo. L’uso è autorizzato per scrofe in lattazione, con tenore minimo indicato in 560 TXU e 250 TGU per kg di mangime completo al 12% di umidità.
Prescrizioni informative e stabilità
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Metodi di analisi
Per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi e dell’endo-1,4-beta-glucanasi sono previsti metodi viscosimetrici specifici, basati sulla riduzione della viscosità di substrati contenenti rispettivamente xilano (arabinoxilano del frumento) a pH 3,5 e 55 °C, e glucano (beta-glucano dell’orzo) a pH 3,5 e 40 °C, applicabili all’additivo, alle premiscele, alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti.
Durata dell’autorizzazione
La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 22 ottobre 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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