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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1374

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1374 della Commissione del 1o ottobre 2020 relativo all’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a vitelli, a tutte le specie di ruminanti minori (da allevamento) diversi dagli agnelli e a camelidi (da allevamento) (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per l'alimentazione animale, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L'autorizzazione riguarda vitelli, ruminanti minori da allevamento diversi dagli agnelli e camelidi da allevamento, sulla base della valutazione positiva dell'EFSA circa sicurezza ed efficacia. Sono previste specifiche condizioni d'impiego e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre all'indicazione dei metodi di analisi e della data di scadenza dell'autorizzazione.

Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi per vitelli, ruminanti minori da allevamento diversi dagli agnelli e camelidi da allevamento.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai detentori dell'autorizzazione nell'Unione europea, con riguardo all'immissione sul mercato e all'uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo zootecnico. L'autorizzazione riguarda i mangimi destinati a vitelli, a tutte le specie di ruminanti minori (da allevamento) diversi dagli agnelli e a camelidi (da allevamento), secondo le condizioni tecniche e di impiego indicate nell'allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 22 ottobre 2030.

Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1374 autorizza l'impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per l'alimentazione animale, in seguito alla valutazione svolta nell'ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi. La Commissione richiama il parere favorevole dell'EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché l'efficacia del prodotto, e dispone l'autorizzazione con specifiche condizioni d'uso e protezione degli utilizzatori.

Ambito di applicazione

L'autorizzazione riguarda un additivo zootecnico destinato a:

  • vitelli;
  • tutte le specie di ruminanti minori da allevamento diversi dagli agnelli;
  • camelidi da allevamento.

Il regolamento si applica nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La fine del periodo di autorizzazione è stabilita al 22 ottobre 2030.

Base giuridica e iter autorizzativo

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si precisa che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e corredata della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3.

Valutazione scientifica e motivi dell'autorizzazione

Secondo il parere EFSA del 14 maggio 2019, il preparato non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente alle condizioni d'uso proposte. L'Autorità ha tuttavia rilevato che il preparato è irritante per gli occhi, motivo per cui la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate per gli utilizzatori. L'EFSA ha inoltre concluso che il preparato può essere efficace nel migliorare l'aumento di peso e il rapporto mangime/peso; tali conclusioni, riferite ai vitelli, sono estese anche alle specie di ruminanti minori e ai camelidi nella stessa fase di sviluppo. Non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Contenuto dell'autorizzazione

L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato, classificandolo nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". L'allegato identifica il titolare dell'autorizzazione in Danstar Ferment AG, rappresentata nell'Unione europea da Lallemand SAS, e attribuisce all'additivo il numero di identificazione 4b1711.

Composizione, livelli di impiego e caratteristiche tecniche

L'additivo è composto da cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. La composizione minima è indicata come segue:

  • 1 × 10^10 CFU/g di additivo per la forma rivestita;
  • 2 × 10^10 CFU/g di additivo per la forma non rivestita.

Per il mangime completo con tasso di umidità del 12 %, il tenore minimo è pari a 1 × 10^9 CFU/kg. L'allegato rinvia ai metodi di analisi per il conteggio e l'identificazione dell'additivo.

Obblighi pratici per gli operatori e tutela degli utilizzatori

L'allegato impone che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, additivo e premiscele devono essere impiegati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Metodi di analisi e verifica

Per il conteggio dell'additivo è previsto il metodo di semina per inclusione dell'inoculo in piastra con agar all'estratto di lievito-destrosio-cloramfenicolo, conforme a EN 15789:2009. Per l'identificazione è previsto il metodo di reazione a catena della polimerasi, conforme a CEN/TS 15790:2008. L'allegato richiama inoltre la disponibilità di informazioni dettagliate sui metodi presso il laboratorio di riferimento dell'UE.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni fissate nell'allegato.

Presupposti scientifici e valutazione EFSA

I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 14 maggio 2019, secondo cui il preparato non ha effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente; è tuttavia considerato irritante per gli occhi. L'EFSA ha inoltre concluso per l'efficacia nel migliorare l'aumento di peso e il rapporto mangime/peso.

Condizioni d'impiego e misure di protezione

L'allegato impone che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Composizione, tenore e specie destinatarie

L'allegato identifica l'additivo come Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, con composizione minima pari a 1 × 10^10 CFU/g per la forma rivestita e 2 × 10^10 CFU/g per la forma non rivestita. Le specie destinatarie sono vitelli, tutte le specie di ruminanti minori (da allevamento) diversi dagli agnelli e camelidi (da allevamento). Il tenore minimo indicato è 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

Metodi di analisi

L'allegato indica, per il conteggio, il metodo di semina per inclusione dell'inoculo in piastra con agar all'estratto di lievito-destrosio-cloramfenicolo (EN 15789:2009) e, per l'identificazione, il metodo PCR (CEN/TS 15790:2008).

Durata dell'autorizzazione

L'allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 22 ottobre 2030.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e stabilisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisanità animalesicurezza alimentarezootecnia

Testo integrale

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