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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1370

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1370 della Commissione del 1o ottobre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di citrato di lantanoidi e come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Treibacher Industrie AG) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso del preparato di citrato di lantanoidi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente e efficacia nel migliorare la crescita. L’autorizzazione è subordinata a condizioni specifiche di impiego e a misure di protezione per gli utilizzatori, in considerazione dei rischi derivanti dall’esposizione prolungata o ripetuta alla polvere. Il provvedimento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Autorizzazione di un preparato di citrato di lantanoidi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, con condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato/uso di un preparato di citrato di lantanoidi classificato come additivo zootecnico, gruppo funzionale "altri additivi zootecnici" (miglioramento dei parametri di rendimento), destinato esclusivamente a suinetti svezzati. L’autorizzazione riguarda il titolare Treibacher Industrie AG e vale alle condizioni tecniche e di impiego fissate nell’allegato, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Sono rilevanti le prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori e le indicazioni su conservazione, stabilità al trattamento termico e dispositivi di protezione individuale.

Autorizzazione di un preparato di citrato di lantanoidi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1370 della Commissione autorizza il preparato di citrato di lantanoidi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati. L’adozione si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, che disciplina criteri e procedura di autorizzazione.

La Commissione richiama i pareri EFSA, secondo i quali l’additivo non presenta effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma l’esposizione prolungata o ripetuta alla polvere deve essere evitata. Ne discende l’introduzione di misure protettive per gli utilizzatori.

Base normativa e motivazione dell’autorizzazione

L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 ed è stata corredata delle informazioni richieste dall’articolo 7, paragrafo 3.

La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È inoltre indicato che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L’autorizzazione riguarda il preparato di citrato di lantanoidi del titolare Treibacher Industrie AG. Il prodotto è classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici" con finalità di miglioramento dei parametri di rendimento.

L’uso autorizzato è limitato ai mangimi destinati a suinetti svezzati. L’allegato specifica che il dosaggio autorizzato è pari a 250 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

Condizioni tecniche di impiego e misure di sicurezza

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori.

Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprensivi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. La previsione riflette il rilievo attribuito dalla Commissione alla tutela della salute umana, soprattutto degli addetti che manipolano il prodotto.

Caratteristiche del prodotto autorizzato e metodi analitici

L’allegato descrive il preparato come sostanza solida contenente almeno il 65 % di citrato di lantanoidi, con sodio e cloruro ciascuno tra l’8 e il 12 % e acqua inferiore al 10 %. La caratterizzazione della sostanza attiva menziona i componenti lantanio, cerio e citrato, con le relative formule chimiche e numeri CAS.

Per il controllo analitico sono previsti:

  • titolazione secondo le monografie 0400 e 0412 della Farmacopea europea per i sali citrati;
  • ICP/MS per la quantificazione del lantanio totale e del cerio totale.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato prevede che il periodo di autorizzazione termini il 22 ottobre 2030. Ne deriva una scadenza espressa dell’autorizzazione, da considerare ai fini di eventuali rinnovi o nuovi atti autorizzativi.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

Il preparato specificato in allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato (articolo 1).

Base giuridica e valutazione scientifica

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si richiama la valutazione EFSA, che ha concluso per l’assenza di effetti negativi su salute degli animali, sicurezza dei consumatori e ambiente, nonché per l’efficacia nel migliorare la crescita dei suinetti svezzati.

Condizioni di impiego e protezione degli utilizzatori

L’allegato impone che nelle istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele vanno usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Caratteristiche del prodotto autorizzato

L’allegato identifica il prodotto come preparato di citrato di lantanoidi del titolare Treibacher Industrie AG, in forma solida, con composizione indicativa: citrato di lantanoidi ≥ 65 %, sodio 8-12 %, cloruro 8-12 %, acqua < 10 %. La sostanza attiva è caratterizzata anche da lantanio, cerio e citrato con le rispettive formule chimiche e numeri CAS.

Specie bersaglio, dosaggio e durata dell’autorizzazione

L’additivo è destinato a suinetti svezzati. Il tenore autorizzato è pari a 250 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %; il medesimo valore è riportato come tenore minimo e massimo. Il periodo di autorizzazione termina il 22 ottobre 2030.

Metodi di analisi

Per la quantificazione dei sali citrati si applicano le monografie 0400 e 0412 della Farmacopea europea mediante titolazione; per la quantificazione del lantanio totale e del cerio totale si utilizza la spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP/MS).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

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