Regolamento (UE) 2020/1372
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1372 della Commissione del 1o ottobre 2020 relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 o KCCM 10534 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’L-triptofano ottenuto mediante fermentazione con tre specifici ceppi di Escherichia coli come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura per animali non ruminanti, consumatori e ambiente, ma ha evidenziato necessità di protezione dei ruminanti dalla degradazione ruminale e di misure per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Il testo fissa inoltre condizioni di impiego, obblighi di etichettatura, limiti di esposizione alle endotossine e metodi di analisi.
Autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da specifici ceppi di Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso ed etichettatura.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, per l’immissione sul mercato e l’uso dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 o KCCM 10 534 come additivo per l’alimentazione animale. Riguarda tutte le specie animali, nell’ambito della categoria degli additivi nutrizionali e del gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. Si applica alle condizioni tecniche e di etichettatura indicate nell’allegato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Il periodo di autorizzazione è fino al 22.10.2030. Sono previste cautele specifiche per ruminanti, utilizzatori esposti per inalazione/contatto e uso nell’acqua di abbeveraggio.
Autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da specifici ceppi di Escherichia coli come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1372 autorizza l’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 o KCCM 10 534 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce le valutazioni scientifiche dell’EFSA, che hanno sostanzialmente confermato l’idoneità dell’additivo, pur evidenziando specifiche cautele per sicurezza degli utilizzatori e impiego nei ruminanti.
Ambito di applicazione e classificazione
L’autorizzazione riguarda un additivo nutrizionale, classificato nel gruppo funzionale degli "aminoacidi, loro sali e analoghi", destinato a tutte le specie animali. L’uso è consentito secondo le condizioni tecniche e di etichettatura riportate nell’allegato, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama le domande presentate ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e le relative informazioni/documenti. Le opinioni EFSA del 26 febbraio 2019, 28 gennaio 2020, 18 marzo 2020 e 25 maggio 2020 hanno concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo non incide negativamente sulla salute degli animali non ruminanti, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Per i ruminanti, tuttavia, la sostanza deve essere protetta dalla degradazione ruminale per risultare efficace e sicura come fonte di triptofano.
Rischi per gli utilizzatori e misure preventive
L’EFSA ha rilevato un rischio da inalazione per gli utilizzatori dovuto ai livelli di endotossine dell’additivo, e non ha escluso la possibilità di effetti irritanti cutanei e oculari e di sensibilizzazione cutanea per alcuni ceppi. Per tale ragione, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione; se ciò non basta, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza. Inoltre, il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione devono assicurare un’esposizione massima pari a 1 600 UI endotossine/m3 di aria.
Condizioni d’impiego, etichettatura e uso nell’acqua di abbeveraggio
L’additivo può essere somministrato anche nell’acqua di abbeveraggio. Poiché l’EFSA ha espresso preoccupazione per possibili squilibri nutrizionali di aminoacidi in caso di somministrazione tramite acqua, l’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve contenere un’avvertenza specifica: in caso di supplementazione con L-triptofano, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri.
Specifiche tecniche dell’additivo e metodi analitici
L’allegato descrive l’additivo come polvere con tenore minimo di L-triptofano del 98% sulla sostanza secca e tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’-etilidene-bis-L-triptofano (EBT). La sostanza attiva è identificata come L-triptofano prodotto per fermentazione con i ceppi indicati di Escherichia coli; la formula chimica è C11H12N2O2 e il numero CAS è 73-22-3. Sono previsti metodi analitici per l’identificazione e la determinazione del triptofano in additivi, premiscele, mangimi composti, materie prime e acqua, con riferimento alla monografia del Food Chemical Codex, a EN ISO 13 904, al regolamento (CE) n. 152/2009 e alla HPLC-FLD.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
L’allegato indica come termine del periodo di autorizzazione il 22.10.2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’L-triptofano indicato nell’allegato, classificato come additivo nutrizionale nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato (articolo 1).
Base giuridica e motivazione
L’autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama le domande presentate ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e conclude che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5.
Valutazione scientifica e sicurezza
Secondo i pareri EFSA del 26 febbraio 2019, 28 gennaio 2020, 18 marzo 2020 e 25 maggio 2020, l’additivo non ha effetti negativi sulla salute degli animali non ruminanti, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Per i ruminanti è necessario proteggerlo dalla degradazione ruminale. È inoltre rilevato un rischio da inalazione per gli utilizzatori e la possibile irritazione cutanea/oculare e sensibilizzazione cutanea per uno dei ceppi utilizzati.
Condizioni d’uso e cautele per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi da inalazione, contatto cutaneo o oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. Il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima di 1 600 UI endotossine/m3 di aria.
Uso nell’acqua di abbeveraggio e bilanciamento nutrizionale
L’L-triptofano può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve avvertire che, in particolare in caso di somministrazione nell’acqua, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Obblighi specifici per i ruminanti
Per i ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale, così da garantirne l’efficacia come fonte di triptofano.
Etichettatura e informazioni obbligatorie
L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza specifica sugli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali. Inoltre, sull’etichetta dell’additivo deve figurare il tenore di umidità.
Composizione, identificazione e metodi analitici
L’additivo è descritto come polvere con tenore minimo di L-triptofano del 98% sulla sostanza secca e tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’-etilidene-bis-L-triptofano (EBT). La sostanza attiva è L-triptofano prodotto per fermentazione con Escherichia coli CGMCC 7.267, KCCM 10 534 o CGMCC 11 674; formula chimica C11H12N2O2; numero CAS 73-22-3. Sono indicati metodi di analisi specifici per additivo, premiscele, mangimi composti, materie prime e acqua, inclusa HPLC-FLD e riferimento al Food Chemical Codex e al regolamento (CE) n. 152/2009.
Periodo di autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 22.10.2030.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1367
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1370
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1371
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1373
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1374
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1375
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →