Regolamento (UE) 2020/1373
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1373 della Commissione del 1o ottobre 2020 relativo all’autorizzazione del chelato di zinco di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, alle condizioni fissate nell’allegato, l’uso del chelato di zinco di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi per tutte le specie animali. La Commissione fonda l’autorizzazione sulla valutazione positiva dell’EFSA circa la sicurezza per animali e consumatori e sull’efficacia dell’additivo come fonte di zinco, imponendo però misure di protezione per gli utilizzatori per i rischi di inalazione e contatto. L’atto contiene anche specifiche tecniche sulla composizione, sui tenori massimi di zinco per specie/categorie e sui metodi di analisi. L’autorizzazione ha durata fino al 22 ottobre 2030.
Autorizzazione del chelato di zinco di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato, all’uso e alla distribuzione nell’Unione europea del chelato di zinco di lisina e di acido glutammico quale additivo per mangimi, classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, con condizioni d’uso differenziate per alcune categorie. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il periodo di autorizzazione è indicato nell’allegato fino al 22.10.2030.
Autorizzazione del chelato di zinco di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1373 della Commissione autorizza un nuovo additivo nutrizionale a base di zinco per l’alimentazione animale, sulla base del quadro autorizzatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’atto recepisce una valutazione favorevole dell’EFSA, ma subordina l’uso del prodotto a specifiche cautele per la salute degli utilizzatori, in ragione dei rischi di sensibilizzazione e inalazione.
Base normativa e contesto dell’adozione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e stabilisce motivi e procedure per il rilascio dell’autorizzazione. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione adotta il regolamento in conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
L’EFSA, nel parere del 2 luglio 2019, conclude che il chelato di zinco di lisina e di acido glutammico non ha effetti negativi sulla salute degli animali né sulla sicurezza dei consumatori alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità ritiene inoltre che non vi sia un rischio aggiuntivo per l’ambiente rispetto ad altri composti di zinco e che l’additivo costituisca una fonte efficace di zinco per tutte le specie animali. Non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
L’EFSA segnala tuttavia che l’additivo è un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e che sussiste un rischio da inalazione per gli utilizzatori. Per questa ragione il regolamento impone misure di protezione adeguate, in particolare per gli operatori che maneggiano l’additivo e le premiscele.
Ambito di autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma l’allegato distingue specifiche soglie massime di impiego in funzione della specie o categoria.
L’additivo è identificato con il numero 3b615. La composizione descritta in allegato è una miscela di chelati di zinco con lisina e di chelati di zinco con acido glutammico in rapporto 1:1, in polvere, con:
- tenore di zinco compreso tra 17% e 19%,
- tenore di lisina compreso tra 19% e 21%,
- tenore di acido glutammico compreso tra 21% e 23%,
- umidità massima del 3%.
Condizioni d’uso e limiti di zinco nei mangimi
L’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. È inoltre precisato che il chelato di zinco di lisina e di acido glutammico può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.
I tenori massimi di zinco nel mangime completo, riferiti a un tasso di umidità del 12%, sono i seguenti:
- cani e gatti: 200 mg/kg in totale;
- salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 mg/kg in totale;
- suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 mg/kg in totale;
- altre specie e categorie: 120 mg/kg in totale.
Misure per la tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi da inalazione, contatto cutaneo e oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere ridotti a un livello accettabile con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere impiegati con adeguati dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione delle vie respiratorie.
Metodi di analisi e controllo
L’allegato contiene prescrizioni analitiche per la verifica del contenuto di lisina, acido glutammico e zinco. In particolare, per l’additivo sono previsti metodi di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), nonché metodi ICP-AES e AAS per lo zinco totale. Per la dimostrazione della struttura chelata è previsto l’uso della spettrometria nel medio infrarosso (MIR) abbinata alla determinazione del tenore dell’oligoelemento, della lisina e dell’acido glutammico.
Per premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti sono indicati ulteriori metodi per la quantificazione dello zinco totale, inclusi ICP-AES, AAS e ICP-MS, con richiami a norme EN e ISO e al regolamento (CE) n. 152/2009 per taluni casi.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 22.10.2030. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "composti di oligoelementi", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni ivi previste.
Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e conclude che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, purché siano adottate le pertinenti misure di protezione per gli utilizzatori.
Valutazione scientifica e misure di protezione
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo non incide negativamente sulla salute degli animali e sulla sicurezza dei consumatori, non comporta rischi aggiuntivi per l’ambiente rispetto ad altri composti di zinco ed è una fonte efficace di zinco per tutte le specie animali. È tuttavia considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, con rischio da inalazione per gli utilizzatori; per questo il regolamento richiede misure di protezione adeguate.
Condizioni tecniche di impiego e tenori massimi
L’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Sono fissati tenori massimi dell’elemento zinco nel mangime completo (umidità 12%): 200 mg/kg per cani e gatti; 180 mg/kg per salmonidi e succedanei del latte per vitelli; 150 mg/kg per suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi; 120 mg/kg per tutte le altre specie e categorie.
Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi
Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi da inalazione, contatto cutaneo e oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile, l’uso deve avvenire con adeguati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Composizione, identificazione e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3b615 e ne descrive la composizione: miscela di chelati di zinco con lisina e di chelati di zinco con acido glutammico in rapporto 1:1, in polvere, con tenore di zinco tra 17% e 19%, lisina tra 19% e 21%, acido glutammico tra 21% e 23% e umidità massima del 3%. Sono riportate anche le formule chimiche delle sostanze attive e i metodi analitici per la quantificazione di lisina, acido glutammico e zinco nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, mediante IEC-VIS, ICP-AES, AAS, ICP-MS e MIR, con rinvio al laboratorio di riferimento per i dettagli.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 22.10.2030.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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