Sentenza n. 426/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -- dell'ordinanza prot. n. 0016973/UDCM del 23.9.2020, notificata in pari data, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha “ordina(to) alla Vannella s.r.l., ai sensi dell'art. 305, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 152/2006, di prendere le misure di riparazione come sopra indicate e descritte nell'allegato Report ISPRA CRE-ETF DAN n. 9/2020, elaborando un nuovo progetto, comprensivo di apposita relazione tecnica sulle attività di rimboschimento, contenente i seguenti elementi […]” da presentare al medesimo Ministero entro 60 giorni ai fini della relativa approvazione previa valutazione con il supporto dell'ISPRA in concerto con le autorità territoriali competenti in materia; -- di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, ed in particolare, ove occorra: - della nota dello stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0010244 del 7.11.2019, recante ad oggetto “Comunicazione avvio procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90. Procedimento ai sensi dell'art. 305, comma 2 lett. c) del d.lgs. 152/2006, Vannella s.r.l. per ripristino danno ambientale”; - della nota della Regione Carabinieri Forestale Puglia - Gruppo di Taranto prot. n. 7065 del 26.10.2019, recante ad oggetto “Cava Vannella – Martina Franca (TA). Richiesta relazione di valutazione stato dei luoghi e misure di ripristino” e dell'allegata “Relazione per stima del danno ambientale” redatta in esito al sopralluogo eseguito in data 4.10.2019 ed acquisita al prot. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il n. 0009681 del 28.10.2019; - dell'ulteriore nota della Regione Carabinieri Forestale Puglia - Gruppo di Taranto prot. n. 3298 del 12.05.2020, recante ad oggetto “Relazione integrativa per stima del danno ambientale” - “Cava Vannella - Martina Franca (TA). Art. 305 d.lgs. 152/2006 - valutazione progetto di riparazione del danno ambientale presentato da Vannella s.r.l.” (in ALL. 4); - della Relazione ISPRA CRE/DAN n. 7/2020; - della Relazione ISPRA CRE/DAN n. 9/2020 del luglio 2020; - della nota prot. n. 4849 del 23.04.2019 del Servizio VIA, VINCA della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali, recante ad oggetto “Comunicazione ex art. 305 del d.lgs. 152/2006 e smi”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.10.2021: -- dell'ordinanza del Ministro della transizione ecologica (Mite) [già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm)] prot. n. 0016275/UDCM del 28.07.2021, notificata in pari data; -- di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, ed in particolare, ove occorra: - del Report ISPRA - CRE/DAN, n. 15/2020; - della nota della Regione Carabinieri Forestale Puglia, Gruppo di Taranto n. 257 del 12 gennaio 2021; - della nota MATTM prot. n. 11507 del 4 febbraio 2021; - della nota ISPRA prot. 2021 /15649 del 29 marzo 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze ministeriali che imponevano misure di riparazione del danno ambientale ai sensi dell'art. 305, comma 2, lett. c), d.lgs. 152/2006, nonché l'approvazione condizionata del nuovo progetto di riparazione e l'ordine di attuarlo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di cava)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza ministeriale del 23 settembre 2020, con cui le era stato ordinato, ai sensi dell'art. 305, comma 2, lett. c), d.lgs. 152/2006, di adottare misure di riparazione del danno ambientale e di elaborare un nuovo progetto di rimboschimento, nonché, con motivi aggiunti, l'ordinanza del 28 luglio 2021, che aveva approvato con condizioni il nuovo progetto e imposto l'attuazione delle misure. In via principale, ha dedotto l'inapplicabilità della parte sesta del d.lgs. 152/2006, in quanto i lavori di disboscamento ritenuti causativi del danno sarebbero stati eseguiti tra il 1998 e il 2002, anteriormente all'entrata in vigore della disciplina, richiamando l'art. 303, comma 1, lett. f), del decreto. Ha inoltre denunciato l'illegittimità delle specifiche misure di ripristino per violazione dell'art. 306, comma 2, d.lgs. 152/2006, difetto di istruttoria e motivazione, perplessità, travisamento e sviamento, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe considerato la disponibilità manifestata dalla società a eseguire gli interventi purché potesse proseguire l'attività estrattiva, né avrebbe valutato una possibile soluzione consensuale ai sensi dell'art. 11 l. 241/1990. In subordine, ha contestato la violazione degli artt. 305, 298-bis e 307 d.lgs. 152/2006, dell'allegato 5 alla parte sesta del decreto e della direttiva 2004/35/CE, nonché del principio "chi inquina paga", deducendo errori sui presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, perplessità e contraddittorietà. L'Amministrazione ha eccepito l'improcedibilità per acquiescenza e sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che la società avesse utilizzato i provvedimenti impugnati per ottenere titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di cava.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità, ritenendo che gli adempimenti compiuti dalla società nel procedimento non costituissero acquiescenza: la disponibilità a eseguire gli interventi era stata ribadita al solo fine di poter proseguire l'attività di cava, mentre la società aveva costantemente contestato la propria responsabilità e tale possibilità non si era concretizzata. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il Collegio ha rilevato che l'art. 305, comma 2, lett. c), d.lgs. 152/2006 appartiene alla parte sesta del decreto e che l'art. 303, comma 1, lett. f), ne esclude l'applicazione ai danni causati da emissioni, eventi o incidenti verificatisi prima del 29 aprile 2006. Poiché dalle risultanze istruttorie emergeva che i lavori di disboscamento erano stati eseguiti tra il 1998 e il 2002, l'Amministrazione non avrebbe potuto applicare il regime di riparazione ambientale previsto dall'art. 305, comma 2, lett. c), d.lgs. 152/2006. La vicenda avrebbe dovuto essere valutata alla luce della disciplina previgente, in particolare dell'art. 18, comma 1, l. 349/1986, allora vigente e sostanzialmente diverso. Per tale ragione il TAR ha annullato entrambe le ordinanze impugnate, assorbendo le ulteriori censure. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 305, comma 2, lett. c), d.lgs. 152/2006
quando si è verificato un danno ambientale
La disposizione attribuisce all'operatore l'obbligo di adottare misure di ripristino, ma può essere applicata soltanto ai fatti rientranti temporalmente nell'ambito della parte sesta del d.lgs. 152/2006.
art. 303, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006
La parte sesta del presente decreto … non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto
La disciplina della parte sesta del codice dell'ambiente non si applica ai danni causati da fatti verificatisi anteriormente al 29 aprile 2006.
art. 18, comma 1, l. 349/1986
Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato
Per i fatti anteriori all'entrata in vigore della parte sesta del d.lgs. 152/2006 rileva la disciplina previgente, richiamata dal giudice quale regime sostanzialmente diverso.
art. 318, comma 2, lett. a), d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata in relazione all'abrogazione dell'art. 18 l. 349/1986.
art. 11 l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla possibile conclusione di un accordo integrativo o sostitutivo, ma la relativa censura è stata assorbita per effetto dell'accoglimento del motivo principale.
Massime di principio
- La disciplina della parte sesta del d.lgs. 152/2006, comprese le misure di riparazione ambientale previste dall'art. 305, comma 2, lett. c), non è applicabile ai danni causati da emissioni, eventi o incidenti verificatisi prima del 29 aprile 2006, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. f), del medesimo decreto.
- Quando il fatto causativo del danno ambientale è anteriore all'entrata in vigore della parte sesta del d.lgs. 152/2006, l'Amministrazione non può fondare l'ordine di riparazione sul regime introdotto da tale disciplina, ma deve individuare e applicare la normativa previgente pertinente.
- L'accoglimento della censura relativa all'inapplicabilità ratione temporis della disciplina ambientale sopravvenuta comporta l'illegittimità dell'ordinanza di riparazione adottata sulla base di quella disciplina e consente l'assorbimento delle ulteriori censure rivolte alle modalità concrete delle misure imposte.
- La partecipazione dell'interessato al procedimento e la disponibilità condizionata a eseguire gli interventi prescritti, quando siano accompagnate dalla contestazione della responsabilità e siano finalizzate a ottenere la prosecuzione dell'attività economica, non integrano acquiescenza al provvedimento né determinano, di per sé, la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →