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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16992/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Massini veniva imputato del delitto di falsa testimonianza per aver, deposto nel processo contro la suocera Eda Bettini, dichiarato di non aver ricevuto oltre 300.000 euro in contanti rinvenuti nella cassetta di sicurezza della stessa, mentre l'accusa sosteneva che le somme gli fossero state consegnate in buste da Laura Barbieri, sua dipendente e persona di fiducia. In primo grado era stata esclusa la consapevolezza di Massini circa il contenuto delle buste; la Corte d'appello, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ritenne invece provata logicamente tale consapevolezza alla luce delle dichiarazioni della Barbieri (che affermò la conoscenza del contenuto), del rapporto di fiducia quarantennale tra Barbieri e Massini, del fatto che Massini aveva la chiave della cassetta e della sua stessa ammissione di avere "intuito" che le buste contenessero denaro; la Cassazione ha esaminato il ricorso avverso la sentenza di condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Massini per aspecificità delle doglianze (si limitavano a dissensi critici rispetto al percorso argomentativo della Corte d'appello, che è stato ritenuto logicamente stringente). Il ricorrente è stato inoltre condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata riconosciuta l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 210, comma 6, cod. proc. pen.

    art. 210, comma 6, cod. proc. pen.

    Indica la veste in cui Massini rese dichiarazioni (come imputato in procedimento connesso); la norma è richiamata per contestualizzare la qualità della dichiarazione, senza che la Corte ne dia una interpretazione sostanziale diversa

  • art. 616, cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che impone la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo mancanza di colpa del proponente; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui può essere esclusa la condanna per la somma prevista dall'art. 616 quando sussista assenza di colpa nell'aver proposto il ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto invece presente la colpa del ricorrente

Massime di principio

  • La mera divergenza tra dichiarazioni rese in fasi diverse (indagini vs dibattimento o in procedimenti differenti) non è di per sé sufficiente a integrare il reato di falsa testimonianza; va valutata la veste in cui furono rese le dichiarazioni e il contesto probatorio complessivo.
  • Per configurare la falsa testimonianza è necessario provare la consapevolezza mendace del dichiarante rispetto al contenuto della dichiarazione; indizi come rapporto di fiducia, dichiarazioni terze che attestino conoscenza del fatto, possesso di mezzi materiali (es. chiave) e ammissioni parziali (es. "intuizione") possono, valutati congiuntamente, costituire base logica per ritenere sussistente tale consapevolezza.
  • Un percorso argomentativo della Corte fondato su un insieme coerente di indizi e sulla logica probatoria può legittimamente supplire all'assenza di una prova diretta della consapevolezza, purché le inferenze siano motivate e non meramente congetturali.
  • In sede di impugnazione in Cassazione il ricorso può essere dichiarato inammissibile se le doglianze sono aspecifiche e si limitano a esprimere dissenso rispetto alle valutazioni di merito della corte d'appello; è necessario criticare in modo specifico il vizio di diritto o la travisazione logico-giuridica dei fatti.
  • Quando si valuta empiricamente la conoscenza del contenuto di un bene consegnato da una terza persona, non basta l'esistenza di un rapporto economico per escludere che la consegna sia stata accompagnata da informazione sul contenuto; invece, la distinzione tra rapporti affettivi e rapporti economici può essere elemento a favore dell'ignoranza, ma non è conclusivo.
  • La semplice 'intuizione' o sospetto del contenuto non equivale a certezza: per dedurre consapevolezza occorre che gli elementi indiziari convergano verso la prova, non rimangano isolati o ambigui.

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