Sentenza n. 5328/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 628/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della sospensione di un mese dal servizio irrogata a una vicecomandante di istituto penitenziario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare. Con il primo motivo ha dedotto la nullità e l'erroneità della sentenza per vizio di motivazione, omessa istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto e violazione delle garanzie difensive previste dal d.lgs. n. 449/1992, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe esaminato o motivatamente respinto le istanze istruttorie formulate nel procedimento disciplinare. Con il secondo motivo ha contestato l'insussistenza degli illeciti disciplinari, l'omessa considerazione di elementi favorevoli, la violazione della circolare sulle procedure di raffreddamento dei conflitti, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Ha sostenuto, in particolare, che le decisioni adottate nei confronti dei detenuti rientravano nelle proprie competenze, erano state avallate dalla direttrice, non aveva ricevuto precedenti richiami e non era stata previamente informata delle contestazioni. Ha inoltre prospettato un cattivo uso del potere disciplinare, asseritamente ritorsivo rispetto a vicende pregresse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha interpretato l'art. 15 d.lgs. n. 449/1992 nel senso che l'incolpato non ha diritto all'accoglimento di ogni istanza istruttoria, ma solo allo svolgimento degli accertamenti necessari e rilevanti per l'accertamento dei fatti contestati. L'amministrazione può quindi respingere richieste irrilevanti, inconducenti o dilatorie, senza ledere il diritto di difesa. Nel caso concreto, l'istruttoria già svolta era stata ritenuta sufficiente e le ulteriori richieste superflue; la motivazione, ancorché generica, non aveva prodotto una carenza istruttoria lesiva. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto provate le condotte contestate sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti, della richiesta di trasferimento formulata dalla direttrice, della relazione riservata del garante dei detenuti, della lettera dei detenuti e di ulteriori dichiarazioni raccolte anche in un procedimento penale per diffamazione. È stata accertata l'adozione, da parte della vicecomandante, di decisioni difformi dalla linea di comando del comandante, da lei conosciuta, con conseguente disorientamento del personale e dei detenuti, lesione dell'immagine dell'amministrazione e turbamento del servizio. L'assenza di precedenti richiami non escludeva l'illecito e poteva incidere soltanto sulla quantificazione della sanzione; nel caso concreto la sospensione era stata applicata nel minimo previsto dalla legge. Anche l'annullamento o la riabilitazione di sanzioni pregresse non era decisivo. La mancata applicazione della procedura di raffreddamento dei conflitti non escludeva il rilievo disciplinare delle condotte. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 449/1992
La sanzione della sospensione è stata applicata nel minimo previsto per i fatti contestati; la misura minima rileva anche nella valutazione della proporzionalità e dell'incidenza di precedenti disciplinari.
art. 11 d.lgs. n. 449/1992
Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'articolo 12.
La norma garantisce la contestazione degli addebiti e l'esame delle giustificazioni, ma non attribuisce all'incolpato un diritto all'accoglimento di ogni richiesta istruttoria.
art. 15 d.lgs. n. 449/1992
provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore, invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalità di cui all’articolo 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall’inquisito
L'obbligo di svolgere gli accertamenti richiesti dall'incolpato riguarda le attività istruttorie necessarie e rilevanti; non comprende richieste superflue, irrilevanti, inconducenti o dilatorie.
artt. 9 e 10 l. n. 395/1990
Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti al rispetto della subordinazione gerarchica e degli ordini legittimamente impartiti.
art. 13 T.U. impiegati civili dello Stato
Nei rapporti con i superiori il dipendente deve ispirarsi al principio di assidua e solerte collaborazione.
artt. 24 e 97 Cost.
Le garanzie del diritto di difesa e i principi di buon andamento e imparzialità sono stati invocati dall'appellante, ma il Collegio non ha ravvisato una loro violazione.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare, il diritto dell'incolpato alla prova non comprende l'accoglimento di qualsiasi istanza istruttoria: l'amministrazione deve svolgere gli accertamenti richiesti soltanto quando siano pertinenti, rilevanti e necessari per la ricostruzione dei fatti, potendo respingere quelli superflui, inconducenti o dilatori.
- La motivazione non analitica del rigetto delle istanze istruttorie non determina di per sé una lesione del diritto di difesa o un difetto di istruttoria quando l'amministrazione abbia svolto un'attività istruttoria complessivamente sufficiente e gli accertamenti richiesti risultino superflui ai fini della decisione.
- In un istituto penitenziario, la violazione della linea gerarchica e l'adozione di decisioni non omogenee rispetto a quelle del superiore possono integrare illecito disciplinare quando determinino disorientamento tra il personale e i detenuti, lesione dell'immagine dell'amministrazione o turbamento della regolarità del servizio.
- L'assenza di precedenti richiami o contestazioni non esclude la commissione dell'illecito disciplinare e può rilevare, al più, nella determinazione della sanzione; tale elemento assume rilievo limitato quando la sanzione sia stata applicata nel minimo previsto.
- La mancata applicazione di una procedura interna di raffreddamento dei conflitti tra il personale non esclude automaticamente la rilevanza disciplinare di condotte autonome, già adeguatamente accertate, che violino i doveri di subordinazione e collaborazione.
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