Sentenza n. 14180/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, emanato nei confronti della ricorrente dall’Ambasciata d’Italia ad Astana in data 20 marzo 2025 e con protocollo. 134;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto nazionale d’ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia ad Astana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; difetto di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il Ministero ha eccepito la nullità della procura alle liti e la carenza di interesse, poiché nelle more la ricorrente aveva ottenuto un visto Schengen di tipo C. Il TAR ha esaminato e respinto entrambe le eccezioni: la procura doveva presumersi rilasciata in Italia, non essendo stata fornita la prova contraria, mentre il visto Schengen, valido per soggiorni brevi, non rendeva inutile l’interesse al rilascio del diverso visto nazionale per studio di lunga durata. Nel merito, la ricorrente sosteneva l’illegittimità del diniego per mancato preavviso di rigetto e per insufficiente accertamento e motivazione della posizione documentale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 perché l’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, applicabile ai procedimenti avviati dal 5 febbraio 2025, esclude il preavviso di rigetto per i procedimenti relativi, tra gli altri, ai visti d’ingresso. Ha inoltre ritenuto adeguatamente istruito e motivato il diniego, rilevando che la ricorrente, anche dopo una richiesta di integrazione documentale successiva al colloquio consolare, non aveva prodotto: il titolo di studio in copia apostillata e tradotta in italiano; una copertura assicurativa sanitaria idonea per l’intero soggiorno; documentazione comprovante la disponibilità di un alloggio per l’intero primo periodo di permanenza; documentazione sufficiente sulle garanzie economiche e sui mezzi di sostentamento richiesti dall’Allegato A, punto 15, del D.I. 850/2011, essendo l’estratto conto incompleto e privo dei codici di verifica online e risultando soltanto due bonifici in entrata senza adeguata dimostrazione della situazione economica complessiva della ricorrente o dei familiari. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non era applicabile al procedimento per il visto d’ingresso perché la disciplina speciale sopravvenuta ne esclude l’applicazione.
art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
Per i procedimenti incardinati dal 5 febbraio 2025, esclude l’applicazione del preavviso di rigetto, tra gli altri, ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso.
Allegato A, punto 15, D.I. 850/2011
Richiede la dimostrazione di adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento; la documentazione bancaria incompleta e non verificabile, accompagnata da soli due bonifici in entrata, non è stata ritenuta sufficiente.
art. 4 d.lgs. 286/1998
Il riferimento normativo disciplina il visto d’ingresso e il relativo procedimento, nell’ambito del quale il giudice ha applicato l’esclusione del preavviso prevista dal comma 7-bis.
Massime di principio
- Per i procedimenti relativi ai visti d’ingresso incardinati dal 5 febbraio 2025, l’amministrazione non è tenuta a comunicare il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, in presenza dell’espressa esclusione stabilita dall’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998.
- Il rilascio nelle more di un visto Schengen di breve durata non determina la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare il diniego di un visto nazionale per studio, poiché i due titoli hanno durata, funzione ed effetti differenti.
- Nel procedimento per il rilascio di un visto nazionale per studio, l’amministrazione può fondare legittimamente il diniego sulla mancata produzione, anche dopo una richiesta di integrazione, di documentazione idonea e verificabile relativa al titolo di studio, alla copertura assicurativa, all’alloggio e ai mezzi di sostentamento.
- Non sussiste difetto di istruttoria o di motivazione quando il diniego individua carenze documentali concrete e il richiedente, nonostante la richiesta di integrazione, non dimostra il possesso dei requisiti necessari per il rilascio del visto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 160/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14141/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14142/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14143/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14144/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14145/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →