Cassazione Civile, Ordinanza n. 32094/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione a un atto notarile di divisione del 5 gennaio 2015, con cui l’Ufficio aveva rideterminato in aumento il valore dichiarato di terreni oggetto dell’atto. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto, ma in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva accolto l’appello dell’Agenzia. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse trascurato la consulenza tecnica d’ufficio disposta in appello, la quale aveva stimato il valore dei beni in misura molto inferiore a quello accertato dall’Ufficio, anche perché i terreni, alla data dell’atto, risultavano declassati a destinazione agricola per effetto di misure di salvaguardia urbanistica. Con il secondo motivo hanno sostanzialmente riproposto le stesse doglianze in termini di violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo: la sentenza d’appello non aveva dato alcun conto della consulenza tecnica d’ufficio espletata in secondo grado, la quale aveva quantificato il valore dei terreni in misura inferiore a quella posta a base dell’atto impositivo, valorizzando la loro destinazione agricola. Ha chiarito che, nel paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la CTU non è di per sé il "fatto storico", ma può costituire il dato istruttorio dal quale desumere il fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti
Rileva il vizio motivazionale solo se il giudice omette l’esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; l’omesso esame di un mero elemento istruttorio non basta, salvo che il fatto storico non risulti comunque considerato.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti, oltre a come e quando sia stato discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impone l’allegazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a supporto della deduzione del vizio di omesso esame.
d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b)
La formulazione vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è quella introdotta dalla riforma del 2012, applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito ometta l’esame di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce, di per sé, il "fatto storico" omesso; essa è un atto processuale che può rappresentare il dato istruttorio dal quale desumere il fatto rilevante ai fini del vizio di motivazione.
- Il ricorrente che denunci l’omesso esame deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui esso risulta, il momento del suo dibattito processuale e la sua decisività.
- Se la sentenza di merito omette di considerare una CTU che incide in modo decisivo sulla quantificazione del bene oggetto di accertamento fiscale, la decisione può essere cassata per nuovo esame.
- Quando il secondo motivo riproduce sostanzialmente le medesime doglianze già accolte nel primo, esso resta assorbito dall’accoglimento del motivo principale.
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