Cassazione Penale, Sentenza n. 18811/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione per la conferma della condanna relativamente al capo a) (furto pluriaggravato di un motociclo). In primo grado una perizia antropometrica aveva ritenuto impossibile comparare le immagini dei sistemi di videosorveglianza con l'imputato a causa della mutata conformazione dei luoghi e della bassa risoluzione/qualità dei filmati; la Corte di appello invece aveva dato prevalenza alla dichiarazione del Sovr. Capo Lucia Alba Scarpello che aveva riconosciuto senza dubbi l'imputato ritenendo le immagini chiarissime. Il ricorrente lamentava che la motivazione di merito non aveva adeguatamente confrontato e spiegato la divergenza tra l'esito tecnico-scientifico della perizia e la testimonianza del poliziotto, né aveva applicato i criteri di valutazione della prova scientifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo a). Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse viziata per assertività e per mancato approfondimento dei profili rilevanti: in particolare non è stata fornita giustificazione specifica e puntuale della maggiore attendibilità della testimonianza rispetto alla perizia antropometrica, né è stato seguito il corretto metodo valutativo della prova scientifica (richiamati i canoni Daubert e la giurisprudenza di legittimità). Per tali ragioni la sentenza è stata annullata limitatamente al capo a) e la causa è stata rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo; la Corte di Cassazione ha inoltre richiamato la necessità di verificare la sussistenza della condizione di procedibilità della querela. Le altre parti della sentenza (es. eventuale capo b) non interessato dalla decisione) non sono state annullate nel dispositivo limitato.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata per indicare che le parti non hanno chiesto discussione orale e per l'utilizzo della requisitoria scritta davanti alla Corte di Cassazione
disposizioni transitorie del codice di procedura penale, art. 173, comma 1, disp. att.
Limiti formali e temporali dei motivi di impugnazione in Cassazione; il ricorso deve essere formulato nei termini indicati
codice di procedura penale, art. 530, comma 2
Principio secondo cui l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria che determinino un ragionevole dubbio devono portare all'assoluzione; principio richiamato dalla Corte per valutare la rilevanza del dubbio derivante dalla perizia
canoni Daubert (criteri giurisprudenziali per la valutazione della prova scientifica, richiamati in giurisprudenza nazionale)
Criteri (rigore metodologico, ampiezza della ricerca, grado di consenso nella comunità scientifica, ecc.) che il giudice deve usare per valutare l'attendibilità della prova tecnica/scientifica; la Corte ha rilevato che la Corte di appello non ha applicato con sufficiente specificità tali criteri nel confrontare la perizia con la testimonianza
principi giurisprudenziali sulla regola "oltre ogni ragionevole dubbio" e sulla cosiddetta regola BARD (Sezioni unite e altri precedenti)
Richiamati per ribadire che la motivazione della condanna deve esaurientemente mostrare perché gli elementi a favore dell'accusa siano superiori e perché le tesi alternative non siano razionalmente plausibili; impongono un esame completo del compendio probatorio e dell'eventuale dubbio
Massime di principio
- Quando esiste un conflitto tra perizia tecnico-scientifica che esclude la possibilità di identificazione e una testimonianza diretta che invece afferma un riconoscimento, il giudice deve motivare specificamente perché preferisce l'una all'altra e non limitarsi ad affermazioni assertive.
- La valutazione della prova scientifica deve seguire criteri metodologici noti (canoni Daubert o loro elaborazione giurisprudenziale italiana): ampiezza e rigore della ricerca, replicabilità, consenso scientifico e compatibilità del metodo con i dati disponibili.
- Non è sufficiente richiamare la maggiore percezione sensoriale dell'essere umano per escludere il rilievo di una perizia tecnica: la qualità primaria delle immagini è un elemento predittivo per l'identificazione e va affrontato nel dettaglio.
- Se la perizia tecnica produce un esito che genera un ragionevole dubbio fondato, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio può condurre all'esito favorevole all'imputato (anche all'assoluzione); in mancanza di chiarezza, il giudice d'appello deve integrare e giustificare la scelta probatoria.
- In procedure simili è opportuno che il giudice, prima di scartare una perizia, valuti la possibilità di integrazione istruttoria o di consulenza tecnica contraddittoria per superare l'incertezza tecnica senza limitarsi a preferenze soggettive.
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