Sentenza n. 481/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 16.05.2025 n.526.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, 16 maggio 2025, n. 526, recante condanna al pagamento di euro 1.174,32 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, n. 526 del 16 maggio 2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondergli euro 1.174,32 per la Retribuzione Professionale Docenti relativa al lavoro svolto mediante supplenze brevi e temporanee nell'anno scolastico 2021/2022. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito né ha provveduto al pagamento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza può essere promosso, per l'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione che non abbia eseguito una sentenza di condanna pecuniaria del giudice ordinario, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un titolo giudiziale esecutivo non contestato nel merito dall'amministrazione e rimasto ineseguito, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e può nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione competente, incaricandolo di sostituirsi all'amministrazione inadempiente entro il termine fissato dal giudice.
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