Sentenza del 06/07/2020 n. 47 - Comm. Trib. II grado di Trento
Agevolazioni tributarie - Spese relative a interventi di miglioramento energetico di edifici esistenti - Detassazioni per investimenti - Detrazioni - Cumulabilità - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto legittimo il controllo dell'Amministrazione e la rettifica delle dichiarazioni quando il complesso degli incentivi eccede il limite del 20% del costo dell'investimento; è stato confermato che la detassazione per investimenti rientra nel computo degli aiuti e pertanto le agevolazioni cumulative possono essere rideterminate fino al rispetto del limite previsto, con recupero delle somme indebite se del caso
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'impresa aveva fruito della detassazione per investimenti unitamente ad altri incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici e contestava che la "detassazione per investimenti" non dovesse essere computata nel limite di cumulabilità degli aiuti; l'Amministrazione ha invece verificato il totale degli incentivi e ha ritenuto superato il limite di cumulabilità del 20% del costo dell'investimento previsto dall'art. 9 del D.M. 19 febbraio 2007, come chiarito dall'art. 19 (interpretazione autentica) del D.M. 5 luglio 2012, procedendo alla rettifica delle dichiarazioni e all'accertamento
Norme richiamate
D.M. 19 febbraio 2007 - art. 9
stabilisce il limite di cumulabilità tra gli incentivi concedibili pari al 20% del costo dell'investimento; interpretato come parametro complessivo che comprende diverse forme di vantaggio economico connesso all'investimento
D.M. 5 luglio 2012 - art. 19 (interpretazione autentica)
fornisce chiarimenti interpretativi sull'applicazione del limite di cumulabilità, confermando che anche benefici di natura fiscale o defiscalizzazioni rientrano nel computo degli aiuti soggetti al limite del 20%
Massime di principio
- Quando si fruiscono più incentivi per lo stesso investimento è necessario calcolare il cumulo complessivo e verificare che non superi il limite previsto (qui 20% del costo dell'investimento).
- Le agevolazioni fiscali di tipo "detassazione per investimenti" devono essere considerate nel calcolo degli aiuti cumulati, non possono essere automaticamente escluse per la loro natura fiscale.
- L'Amministrazione finanziaria è legittimata a controllare le dichiarazioni e rettificarle qualora emergano incongruenze rispetto ai limiti di cumulabilità; ciò può comportare accertamenti e recupero delle somme indebitamente fruite.
- È opportuno conservare documentazione dettagliata (calcoli, attestazioni dei costi, comunicazioni sugli incentivi ricevuti) per poter dimostrare il rispetto dei limiti e agevolare eventuali verifiche.
- In fase di pianificazione dell'investimento valutare ex ante la sommatoria degli incentivi e, se necessario, modulare le richieste di beneficio per non eccedere il tetto; considerare consultazioni preventive con l'Amministrazione o istanze di interpello.
- Il riferimento al concetto più ampio di "aiuti di Stato" implica che sia gli incentivi nazionali sia quelli regionali/provinciali possano concorrere al cumulo: verificare tutte le fonti di vantaggio economico ricevute.
- Se dal controllo emerge un superamento del limite, l'effetto pratico è la riduzione/riparametrazione delle agevolazioni e l'eventuale recupero fiscale; pertanto, prevedere nella contabilità aziendale la possibilità di rettifiche future.
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