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Sentenza

Sentenza del 06/07/2020 n. 3507 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di due iscrizioni di fermo amministrativo asseritamente mai notificate (iscrizioni del 07.02.2017), con contestazione della validità delle sottostanti cartelle di pagamento (notificate negli anni 2005-2008) per mancata notifica, violazione degli obblighi previsionali di notifica (art. 26 DPR 602/1973 e norme connesse), nullità della doppia iscrizione di fermo e violazione dello Statuto del Contribuente e della L. 241/1990; eccezione di nullità della costituzione in giudizio del Concessionario per avvocato del libero foro (presunta violazione art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992); dedotta anche la prescrizione/decadenza delle pretese di riscossione (in particolare per tributi locali).

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello del contribuente. Ha respinto l'eccezione preliminare relativa alla rappresentanza dell'Agenzia (ritenendo legittima la costituzione anche per mezzo di avvocati del libero foro nelle condizioni descritte dalla giurisprudenza). Sul merito ha ritenuto che l'Ufficio abbia prodotto prova della notifica solo di due cartelle (29.12.2005 e 15.9.2006) e non delle altre; la domanda di rateazione del 14.07.2008 non costituisce acquiescenza rispetto a cartelle la cui notifica non è dimostrata; per i tributi locali rilevanti si applica la prescrizione quinquennale (art. 2948 n.4 c.c.), e i due fermi sono stati notificati rispettivamente il 02.05.2007 e il 27.11.2007 senza atti interruttivi successivi, sicché alla data del ricorso il termine prescrizionale era decorso. Conseguentemente l'appello è stato accolto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di giudizio (euro 1.500,00).

Norme richiamate

  • art. 26 DPR 602/1973

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di corretta notifica delle cartelle esattoriali; la mancata prova di notifica rende invalida l'azione di riscossione fondata su quelle cartelle.

  • art. 50, comma 2 e art. 86 d.lgs. 602/1973

    Richiamati dall'appellante per sostenere la nullità dei fermi non preceduti da notifiche: la Commissione ne trae rilievo nel senso che i provvedimenti di fermo presuppongono la regolarità delle notifiche delle cartelle/avvisi.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Articolo invocato per censurare la costituzione in giudizio dell'Agenzia tramite avvocato del libero foro; la Commissione, richiamando giurisprudenza, ha ritenuto legittima la rappresentanza dell'Agenzia mediante avvocati del libero foro nelle situazioni previste senza necessità di prova formale della delibera.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato attraverso la giurisprudenza delle Sezioni Unite: la scadenza del termine per impugnare non produce la 'conversione' automatica di una prescrizione breve in quella ordinaria decennale, salvo che non esista un titolo giudiziale divenuto definitivo.

  • Cass. Sez. U., sent. n. 23397/2016

    Principio interpretativo secondo cui la sola scadenza del termine per proposizione dell'opposizione non consente la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale; effetto di conversione solo in presenza di titolo giudiziale definitivo.

  • art. 2948 n.4 cod. civ.

    Individua la prescrizione quinquennale per obbligazioni periodiche/tributi locali (es. TARI, tassa occupazione suolo, diritti annuali), principio applicato dalla Commissione per qualificare i tributi in contestazione e determinare il decorso del termine prescrizionale.

  • art. 25 DPR 602/1973

    Richiamato dall'appellante con riferimento a decadenze/prescrizioni della procedura di riscossione; la pronuncia distingue tra termini decadenziali e prescrizionali e valuta la loro incidenza.

Massime di principio

  • La parte resistente (Agenzia/Concessionario) ha l'onere di provare la regolare notifica delle cartelle esattoriali prima di fondare misure coattive (es. fermi amministrativi); la mancata prova rende impugnabili tali misure.
  • La richiesta o l'ottenimento di un piano di rateazione non equivale automaticamente ad acquiescenza alla pretesa tributaria se la notifica della cartella o dell'atto prodromico non è dimostrata.
  • Per i tributi locali e le obbligazioni di natura periodica si applica la prescrizione quinquennale (art. 2948 n.4 c.c.); bisogna calcolare i termini partendo dalla data di maturazione/validità della singola obbligazione e verificare atti interruttivi/di sospensione.
  • Secondo le Sezioni Unite (Cass. n. 23397/2016) la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non comporta la trasformazione automatica di una prescrizione breve in quella ordinaria decennale: la 'conversione' opera solo se esiste un titolo giudiziale divenuto definitivo.
  • La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione tramite avvocati del libero foro è in linea di massima valida quando consentita dalla disciplina e dalla prassi convenzionale; l'opponente deve dimostrare l'eventuale illegittimità procedurale per ottenere l'annullamento della costituzione.
  • Nella pratica difensiva: verificare sempre la documentazione probatoria delle notifiche (singola per singola cartella), verificare le date esatte di notificazione dei provvedimenti esecutivi (fermi, ipoteche), e controllare l'esistenza di atti interruttivi o sospensivi della prescrizione prima di rinunciare a impugnare o accettare piani di pagamento.

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