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Sentenza

Sentenza del 06/07/2020 n. 831 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sul reddito - capitali all'estero - Lista Falciani - d.l. 78/09 - natura della norma - sostanziale - applicazione retroattiva - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento IRPEF relativo al periodo d'imposta 2006 basato su una lista di detentori di disponibilità finanziarie presso la Banca HSBC di Ginevra (c.d. lista Falciani). L'Ufficio ha ritenuto che le provviste estere, non dichiarate, costituissero redditi sottratti a tassazione applicando la presunzione relativa prevista dall'art. 12, commi 2 e 2-bis del D.L. 78/2009. Il primo grado aveva escluso l'applicabilità della norma per presunta natura processuale/non retroattiva; l'Agenzia ha impugnato sostenendo che la norma ha natura sostanziale e quindi è applicabile anche a periodi anteriori.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l'art. 12, comma 2 (e 2-bis) del D.L. 78/2009 abbia natura sostanziale e introduca una presunzione relativa che equipara, salvo prova contraria, i capitali investiti all'estero e non denunciati a redditi sottratti a tassazione. La contribuente non ha fornito idonea prova a superare la presunzione; perciò l'accertamento è stato ritenuto fondato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 78/2009, art. 12, comma 2 e 2-bis

    La disposizione introduce una presunzione relativa che equipara i capitali detenuti all'estero e non dichiarati a redditi sottratti a tassazione; la Commissione ha qualificato la norma come di natura sostanziale, dunque suscettibile di applicazione retroattiva e capace di incidere sull'attribuzione del reddito e sull'onere della prova.

  • D.L. 78/2009, art. 4

    Predisposizione dell'obbligo per i soggetti residenti di dichiarare l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero e i flussi finanziari che li hanno generati; la violazione di tale obbligo alimenta la presunzione prevista dall'art. 12.

Massime di principio

  • La presunzione di cui all'art. 12 D.L. 78/2009 è stata ritenuta di natura sostanziale: può essere applicata anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore quando riguarda l'emersione di capitali esteri non dichiarati.
  • La presenza di elementi informativi esterni (p.es. liste bancarie quali la c.d. lista Falciani) può legittimare l'accertamento fiscale e l'applicazione della presunzione relativa.
  • L'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente: per superare la presunzione è necessario dimostrare l'origine lecita e già tassata delle disponibilità estere (documentazione bancaria, provvedimenti di ritenuta o dichiarazioni estere, atti di donazione/eredità, ecc.).
  • La doglianza sulla presunta retroattività della norma può avere successo solo se la norma è effettivamente di natura processuale o se incidente su diritti sostanziali in modo tale da vietare l'applicazione retroattiva; se la norma incide sul trattamento fiscale sostanziale (come qui), la retroattività è stata ritenuta ammissibile.
  • In casi complessi e di rilevante interesse interpretativo le spese di giudizio potrebbero essere compensate tra le parti.

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