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Sentenza

Sentenza del 06/07/2020 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Biella

Accertamento - L'onere della prova di costi sostenuti con imprese in paesi black list grava sul contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento sulla deducibilità di costi sostenuti verso fornitori localizzati in paesi a fiscalità privilegiata (D.M. 23/01/2002 e D.M. 22/03/2002). L'Amministrazione contestava la deducibilità ai sensi dell'art.110 TUIR e delle disposizioni correlate (artt. 11, 6 e 13 legge n.431/1991) per mancanza di prova che i fornitori svolgessero un'attività commerciale ai sensi dell'art.2195 c.c., per assenza di un effettivo interesse economico delle operazioni e per l'oscuro percorso dei flussi finanziari che terminavano in paesi black list.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'onere della prova circa l'effettiva indeducibilità/gravidanza probatoria dei costi grava sul contribuente. Non essendo stata esibita documentazione idonea a dimostrare che i fornitori svolgevano attività commerciali (art.2195 c.c.) né la sussistenza di un interesse economico reale per ciascuna operazione, le spese e le altre componenti negative contestate sono state qualificate come non deducibili ai sensi dell'art.110, comma 11 TUIR. Il percorso dei flussi finanziari verso paesi black list è stato valutato come elemento indiziario dell'intento di trasferire denaro in un paese a fiscalità privilegiata.

Norme richiamate

  • art. 110 TUIR

    La norma è stata interpretata nel senso che le componenti negative riconducibili a operazioni con paesi a fiscalità privilegiata sono indeducibili se il contribuente non prova la legittimità economica delle operazioni; il comma 11 prevede specifiche limitazioni probatorie per operazioni con soggetti in black list.

  • artt. 11, 6 e 13 legge n. 431/1991

    Richiamate come norme complementari che disciplinano aspetti della fiscalità internazionale e delle procedure di contrasto ai trasferimenti artificiosi di reddito verso giurisdizioni privilegiate; usate per sostenere la disapplicazione della deducibilità in assenza di prova.

  • D.M. 23 gennaio 2002 e D.M. 22 marzo 2002 (black list)

    I decreti individuano i territori a fiscalità privilegiata; le operazioni con soggetti localizzati in tali territori sono soggette a maggior scrutinio e richiedono prova dell'effettiva attività economica per consentire la deducibilità.

  • art. 2195 c.c.

    Usato per valutare se il fornitore estero svolgesse attività commerciale: l'assenza di prova dell'esercizio di un'attività commerciale secondo l'art.2195 è elemento contrario alla deducibilità dei costi sostenuti.

Massime di principio

  • L'onere della prova circa la legittimità e la deducibilità dei costi sostenuti con soggetti in paesi black list grava sul contribuente: conservare e produrre documentazione completa e convincente è cruciale.
  • In presenza di controparti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata è necessario dimostrare l'effettiva attività commerciale del fornitore (es. prove organizzative, fatture coerenti, certificazioni locali, prove di consegna) e l'esistenza di un interesse economico concreto per ciascuna operazione.
  • Occorre tracciare in modo chiaro il percorso dei pagamenti (bonifici tracciati, conti beneficiari finali) per escludere che l'operazione fosse finalizzata al trasferimento di denaro in un paese a fiscalità privilegiata.
  • Prima di affidarsi a fornitori in black list è consigliabile valutare la richiesta di interpello o altro chiarimento formale per ottenere una pronuncia preventiva sulla disapplicazione della disciplina antielusiva (art.110 TUIR e norme collegate).
  • Documentazione minima consigliata: contratti dettagliati, ordini, prove di consegna/prestazione, fatture conformi, corrispondenza commerciale, prova di effettiva struttura operativa del fornitore, documenti bancari che attestino il percorso dei pagamenti e la destinazione finale dei fondi.
  • La mera esistenza di un documento contabile non è sufficiente: la documentazione deve dimostrare sostanza economica e congruità del costo rispetto al mercato e all'operazione svolta.

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