Sentenza del 06/07/2020 n. 227 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo notificato il 15/04/2016, fondato su cartella di pagamento notificata il 11/01/2008 per tasse automobilistiche relative agli anni 2000-2002 (importo €902,02). Il ricorrente deduceva la prescrizione del diritto di recupero delle somme ai sensi dell'art. 5 DL n. 953/1982 (tasse automobilistiche soggette a termine prescrizionale triennale). Equitalia contestava, in appello, che la cartella non impugnata nei termini avrebbe avuto effetto tale da rendere applicabile il termine ordinario decennale (art. 2953 c.c.).
La decisione
La Commissione Tributaria d'Appello ha rigettato l'appello proposto da Equitalia, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (Sez. Unite n. 23397/2016 e Ordinanza n. 20425/2017) secondo cui la mancata opposizione della cartella non converte il termine prescrizionale da breve (3 anni) a ordinario (10 anni) e non rende applicabile il termine decennale al successivo preavviso di fermo; pertanto il vizio di prescrizione prospettato dal ricorrente è stato ritenuto fondato in primo grado e l'appello è stato respinto. Nulla per le spese in questa fase.
Norme richiamate
D.L. n. 953/1982, art. 5 (convertito in L. n. 53/1983)
Stabilisce la disciplina specifica delle tasse automobilistiche; la giurisprudenza interpreta che tali pretese sono soggette a termine prescrizionale breve (triennale) previsto dalla norma speciale.
art. 2953 c.c.
Definisce il termine ordinario di prescrizione decennale; la Corte ha escluso che la mancata impugnazione della cartella comporti automaticamente l'applicazione di questo termine alle tasse automobilistiche soggette a prescrizione triennale.
Cass. Sez. Unite, sentenza n. 23397/2016
Principio secondo cui la mancata opposizione della cartella di pagamento non determina la conversione del termine di prescrizione da breve a ordinario; la cartella non opposta rende il credito irretrattabile ma non sostituisce una sentenza né estende il termine prescrizionale ordinario.
Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 20425/2017
Conferma l'orientamento delle Sezioni Unite e specifica che, anche con riferimento alla tassa automobilistica, la mancata impugnazione della cartella non comporta l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione al successivo preavviso di fermo amministrativo o intimazione di pagamento.
Massime di principio
- La mancata opposizione alla cartella di pagamento nei termini rende il credito irretrattabile ma non converte automaticamente il termine prescrizionale speciale (es. triennale per tasse automobilistiche) nel termine ordinario decennale.
- La cartella non impugnata può interrompere il decorso della prescrizione breve, ma il termine breve ricomincia a decorrere dall'atto interruttivo; va quindi calcolato con attenzione il nuovo termine prescrizionale rispetto alla data del preavviso di fermo o altro atto esecutivo.
- Il preavviso di fermo amministrativo è soggetto alle stesse regole prescrizionali della tassa cui si riferisce: se la pretensione è già prescritta secondo la norma speciale, il preavviso è impugnabile per prescrizione.
- Per difendersi efficacemente è fondamentale verificare tutte le notifiche (cartelle, atti interruttivi) e le date rilevanti: se il contribuente vuole conservare tutte le difese è preferibile impugnare tempestivamente la cartella; se non è stato fatto, va comunque valutato il calcolo della prescrizione alla luce degli atti effettivamente interruttivi.
- In contenziosi simili la giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite e Sez. VI) costituisce riferimento consolidato: gli avvisi di riscossione o i preavvisi basati su crediti risalenti potrebbero essere dichiarati prescritti nonostante la cartella non impugnata, a condizione che il termine speciale sia effettivamente decorso.
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