Cassazione Civile, Ordinanza n. 40976/2021 del 21/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzioni con cui erano state irrogate sanzioni amministrative per violazioni connesse all'assunzione di un bracciante agricolo: impiego di lavoratore non inserito nelle scritture o in altra comunicazione obbligatoria, omessa consegna della dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola e omessa comunicazione dell'assunzione al centro per l'impiego e all'INAIL. Il datore di lavoro aveva proposto opposizione, respinta dalla Corte d'appello che aveva valorizzato il verbale ispettivo e le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, ritenendo non decisive le prove testimoniali offerte dall'opponente. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per mancata disamina dell'eccezione di nullità dell'ordinanza per omesso esame delle controdeduzioni ex art. 18 l. 689/1981; 2) violazione degli artt. 2696 e 2728 c.c. per avere la Corte territoriale attribuito al verbale valore di vero accertamento e, in sostanza, addossato all'opponente l'onere di provare l'insussistenza dei fatti; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e vizio motivazionale nella valutazione delle testimonianze di due testi; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna anche alle spese del primo grado, nonostante l'amministrazione si fosse difesa tramite funzionario e non tramite avvocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi: il primo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione e di localizzazione degli atti processuali rilevanti; il secondo e il terzo sono stati ritenuti infondati o comunque in parte inammissibili, perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui i verbali ispettivi fanno piena prova dei fatti attestati in presenza dai verbalizzanti, mentre le dichiarazioni di terzi raccolte dagli ispettori sono liberamente valutabili, e perché non vi era alcun omesso esame di fatto decisivo né una motivazione apparente. È stato invece accolto il quarto motivo: quando l'amministrazione che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o tramite funzionario delegato, non può essere liquidata a suo favore la condanna dell'opponente al pagamento di diritti e onorari di avvocato, potendo essere riconosciute solo le spese effettivamente sostenute e documentate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese di primo grado e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamo al procedimento camerale non partecipato
norma processuale sul filtro camerale e sulla proposta del relatore notificata alle parti.
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato per il primo, secondo e quarto motivo
è la base formale delle censure per violazione di legge dedotte nel ricorso.
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato per il terzo motivo
dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non del mero cattivo apprezzamento delle prove.
art. 112 c.p.c.
evoca il vizio di omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 346 c.p.c.
invocato per sostenere la reiterazione in appello dell'eccezione di nullità; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 366 n. 6 c.p.c.
impone l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti, anche per gli errores in procedendo.
art. 18 l. n. 689/1981
richiamato come sede delle controdeduzioni dell'incolpato nel procedimento sanzionatorio amministrativo.
art. 2696 c.c.
invocato dal ricorrente insieme all'art. 2728 c.c. per contestare l'uso probatorio del verbale ispettivo; la doglianza è stata respinta perché la Corte territoriale ha solo valutato le prove.
art. 2728 c.c.
invocato per sostenere un illegittimo spostamento dell'onere probatorio; la Corte ha escluso che il giudice d'appello abbia invertito l'onere della prova.
art. 91 c.p.c.
regola la condanna alle spese; la Corte ha affermato che, se l'autorità amministrativa si difende senza avvocato, non può ottenere diritti e onorari di difesa tecnica.
art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
la parziale fondatezza del ricorso esclude il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorrente che deduca vizi processuali o errori nella valutazione di atti e difese deve rispettare puntualmente l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti, indicando anche dove essi siano reperibili nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- I verbali redatti dagli ispettori del lavoro fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o compiuti direttamente dai verbalizzanti; le dichiarazioni rese da terzi agli ispettori, invece, hanno valore di elementi istruttori liberamente valutabili insieme al restante materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo applicabile dopo la riforma del 2012, non consente di censurare il semplice cattivo apprezzamento delle prove o la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- In tema di spese nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, se l'autorità che ha emesso il provvedimento si costituisce personalmente o tramite funzionario delegato, non possono essere liquidati diritti e onorari di avvocato; sono riconoscibili solo le spese effettivamente sostenute e documentate.
- Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice di merito ritenga provati i fatti costitutivi dell'illecito amministrativo sulla base della complessiva valutazione del verbale ispettivo e delle altre risultanze istruttorie; la censura è ammissibile solo se denuncia una vera violazione delle regole legali di prova, non una diversa lettura del materiale istruttorio.
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