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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40976/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzioni con cui erano state irrogate sanzioni amministrative per violazioni connesse all'assunzione di un bracciante agricolo: impiego di lavoratore non inserito nelle scritture o in altra comunicazione obbligatoria, omessa consegna della dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola e omessa comunicazione dell'assunzione al centro per l'impiego e all'INAIL. Il datore di lavoro aveva proposto opposizione, respinta dalla Corte d'appello che aveva valorizzato il verbale ispettivo e le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, ritenendo non decisive le prove testimoniali offerte dall'opponente. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per mancata disamina dell'eccezione di nullità dell'ordinanza per omesso esame delle controdeduzioni ex art. 18 l. 689/1981; 2) violazione degli artt. 2696 e 2728 c.c. per avere la Corte territoriale attribuito al verbale valore di vero accertamento e, in sostanza, addossato all'opponente l'onere di provare l'insussistenza dei fatti; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e vizio motivazionale nella valutazione delle testimonianze di due testi; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna anche alle spese del primo grado, nonostante l'amministrazione si fosse difesa tramite funzionario e non tramite avvocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi: il primo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione e di localizzazione degli atti processuali rilevanti; il secondo e il terzo sono stati ritenuti infondati o comunque in parte inammissibili, perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui i verbali ispettivi fanno piena prova dei fatti attestati in presenza dai verbalizzanti, mentre le dichiarazioni di terzi raccolte dagli ispettori sono liberamente valutabili, e perché non vi era alcun omesso esame di fatto decisivo né una motivazione apparente. È stato invece accolto il quarto motivo: quando l'amministrazione che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o tramite funzionario delegato, non può essere liquidata a suo favore la condanna dell'opponente al pagamento di diritti e onorari di avvocato, potendo essere riconosciute solo le spese effettivamente sostenute e documentate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese di primo grado e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamo al procedimento camerale non partecipato

    norma processuale sul filtro camerale e sulla proposta del relatore notificata alle parti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato per il primo, secondo e quarto motivo

    è la base formale delle censure per violazione di legge dedotte nel ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per il terzo motivo

    dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non del mero cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    evoca il vizio di omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 346 c.p.c.

    invocato per sostenere la reiterazione in appello dell'eccezione di nullità; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    impone l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti, anche per gli errores in procedendo.

  • art. 18 l. n. 689/1981

    richiamato come sede delle controdeduzioni dell'incolpato nel procedimento sanzionatorio amministrativo.

  • art. 2696 c.c.

    invocato dal ricorrente insieme all'art. 2728 c.c. per contestare l'uso probatorio del verbale ispettivo; la doglianza è stata respinta perché la Corte territoriale ha solo valutato le prove.

  • art. 2728 c.c.

    invocato per sostenere un illegittimo spostamento dell'onere probatorio; la Corte ha escluso che il giudice d'appello abbia invertito l'onere della prova.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese; la Corte ha affermato che, se l'autorità amministrativa si difende senza avvocato, non può ottenere diritti e onorari di difesa tecnica.

  • art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    la parziale fondatezza del ricorso esclude il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorrente che deduca vizi processuali o errori nella valutazione di atti e difese deve rispettare puntualmente l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti, indicando anche dove essi siano reperibili nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • I verbali redatti dagli ispettori del lavoro fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o compiuti direttamente dai verbalizzanti; le dichiarazioni rese da terzi agli ispettori, invece, hanno valore di elementi istruttori liberamente valutabili insieme al restante materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo applicabile dopo la riforma del 2012, non consente di censurare il semplice cattivo apprezzamento delle prove o la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • In tema di spese nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, se l'autorità che ha emesso il provvedimento si costituisce personalmente o tramite funzionario delegato, non possono essere liquidati diritti e onorari di avvocato; sono riconoscibili solo le spese effettivamente sostenute e documentate.
  • Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice di merito ritenga provati i fatti costitutivi dell'illecito amministrativo sulla base della complessiva valutazione del verbale ispettivo e delle altre risultanze istruttorie; la censura è ammissibile solo se denuncia una vera violazione delle regole legali di prova, non una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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