Cassazione Civile, Ordinanza n. 13309/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società agricola aveva impugnato il diniego dell'Ufficio di rimborso dell'IVA e il contestuale rilievo di indetraibilità dell'IVA relativa ai lavori di costruzione di un fabbricato rurale ad uso abitativo realizzato all'interno dell'azienda per l'anno d'imposta 2014. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la CTR Toscana aveva confermato l'esito favorevole, ritenendo che l'abitazione, pur catastalmente abitativa, fosse fiscalmente rurale e strumentale all'attività perché destinata a servizio del salariato aziendale, con conseguente detraibilità dell'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19-bis.1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la detrazione dell'IVA non fosse ammessa per un immobile destinato a civile abitazione e che il termine 'acquisto' dovesse ricomprendere anche la costruzione del bene. La censura, però, non ha attaccato la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non su quella norma ma sull'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riconosciuto che il principio evocato dall'Agenzia sull'art. 19-bis.1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972 è corretto, nel senso che il divieto di detrazione per fabbricati abitativi ha natura oggettiva e si applica anche alla costruzione e non solo all'acquisto. Tuttavia ha rilevato che la sentenza della CTR non aveva fondato la decisione su tale disposizione, bensì sull'art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993, avendo qualificato l'immobile come rurale strumentale in quanto destinato al salariato aziendale. Poiché il motivo di ricorso non si confrontava con questa ratio decidendi, la doglianza è stata ritenuta inidonea a scalfire la decisione impugnata. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della controparte.
Norme richiamate
art. 19-bis.1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 633 del 1972
Il divieto di detrazione dell'IVA per fabbricati a destinazione abitativa ha carattere oggettivo e si applica anche quando l'immobile sia costruito e non acquistato, perché la costruzione si risolve in un'acquisizione del bene; tuttavia la decisione impugnata non si è fondata su questa norma.
art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557 del 1993
La sentenza di merito ha ritenuto che, se l'abitazione è posta a servizio del salariato aziendale, essa assume caratteristiche di ruralità e la relativa IVA di costruzione è interamente detraibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione o falsa applicazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
d.P.R. n. 633 del 1972
È il testo normativo IVA richiamato nella controversia sulla detraibilità dell'imposta.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando, pur denunciando la violazione di una norma astrattamente pertinente, non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il divieto di detrazione IVA per i fabbricati a destinazione abitativa ha natura oggettiva e può operare anche in caso di costruzione dell'immobile, non solo in caso di acquisto.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla qualificazione dell'immobile come rurale strumentale ai sensi della normativa speciale, la censura deve investire specificamente tale qualificazione e la norma applicata, altrimenti il motivo non è idoneo a determinare la cassazione.
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