Direttiva 2025/149
Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2025/149 adegua gli allegati della direttiva 2008/68/CE agli aggiornamenti periodici degli accordi internazionali ADR, RID e ADN in materia di trasporto interno di merci pericolose. L’obiettivo è mantenere allineato il diritto dell’Unione al progresso scientifico e tecnico, recependo le versioni applicabili dal 1o gennaio 2025. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie entro il 30 giugno 2025 e informare la Commissione, con obbligo di riferimento alla direttiva nei testi nazionali di recepimento.
Aggiornamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose per recepire le versioni 2025 degli accordi internazionali ADR, RID e ADN.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e, sul piano sostanziale, al trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne nell’ambito della direttiva 2008/68/CE. L’intervento riguarda gli allegati I, II e III, che rinviano rispettivamente ad ADR, RID e ADN aggiornati al 1o gennaio 2025. Non introduce esclusioni ulteriori, ma adegua il riferimento normativo interno dell’Unione alle modifiche periodiche degli accordi internazionali, con periodo transitorio indicato fino al 30 giugno 2025 per le versioni internazionali aggiornate.
Aggiornamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose
La direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione aggiorna gli allegati della direttiva 2008/68/CE per allinearli alle versioni 2025 degli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne. Il provvedimento risponde alla necessità di recepire il progresso scientifico e tecnico richiamato negli accordi ADR, RID e ADN, che vengono modificati con cadenza biennale.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE rinviano a disposizioni fissate negli accordi internazionali ADR, RID e ADN. Poiché tali disposizioni sono periodicamente aggiornate, la direttiva delegata interviene per mantenere coerente il diritto dell’Unione con le nuove versioni applicabili dal 1o gennaio 2025. È inoltre richiamato un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2025 per l’applicazione delle versioni modificate degli accordi.
Modifiche agli allegati della direttiva 2008/68/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente i capi I.1, II.1 e III.1 degli allegati della direttiva 2008/68/CE.
- Per l’allegato I, il capo I.1 è sostituito con il richiamo agli allegati A e B dell’ADR, applicabili dal 1o gennaio 2025, con la precisazione che il termine "parte contraente" va letto come "Stato membro" ove opportuno.
- Per l’allegato II, il capo II.1 è sostituito con il richiamo all’allegato del RID, applicabile dal 1o gennaio 2025, sostituendo "Stato contraente del RID" con "Stato membro", ove opportuno.
- Per l’allegato III, il capo III.1 è sostituito con il richiamo ai regolamenti allegati all’ADN applicabili dal 1o gennaio 2025, nonché all’articolo 3, lettere f) e h), e all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, con la medesima sostituzione terminologica di "parte contraente" con "Stato membro" ove opportuno.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 contiene il termine di trasposizione e le modalità minime di recepimento.
- Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2025 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
- Devono informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento.
- Gli atti nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
- Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri.
Rilievi pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva perché impone un aggiornamento tecnico-normativo del quadro europeo sul trasporto interno di merci pericolose. Le imprese e gli operatori del settore dovranno verificare la coerenza delle procedure e dei documenti di trasporto con i riferimenti ADR, RID e ADN applicabili dal 1o gennaio 2025, tenendo conto che il recepimento nazionale deve avvenire entro il 30 giugno 2025.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati ADR, RID e ADN
L’articolo 1 sostituisce i capi I.1, II.1 e III.1 degli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE. I rinvii sono aggiornati alle versioni degli allegati A e B dell’ADR, dell’allegato del RID e dei regolamenti allegati all’ADN applicabili dal 1o gennaio 2025. È mantenuta la sostituzione terminologica di "parte contraente" o "Stato contraente" con "Stato membro", ove opportuno.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 30 giugno 2025, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e includere un riferimento alla direttiva nei provvedimenti di recepimento o corredarli di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
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