Sentenza n. 3020/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento della Questura di -OMISSIS- Ufficio Immigrazione Cat.A12/2025/Imm,. n. -OMISSIS- del 15/04/2025, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale spedita dal ricorrente tramite KIT postale in data 29/05/2024, con assicurata n. -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; atti impugnati con il ricorso principale, nonché del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Pavia -OMISSIS- del 12/01/2026, con cui è stata rigettata la richiesta del ricorrente di conversione del titolo di soggiorno stagionale in titolo di soggiorno per lavoro subordinato e ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale; atti impugnati con motivi aggiunti presentati in data 27.2.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale e rigetto della richiesta di conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, aveva inoltrato il kit postale per il rilascio del permesso di soggiorno. La Questura ha archiviato l'istanza ritenendo decorso il termine massimo di tre mesi previsto dal contratto di soggiorno prima della convocazione dell'interessato. Il ricorrente ha dedotto che il mancato rilascio del titolo non era a lui imputabile, essendo dipeso dal ritardo dell'Amministrazione nella convocazione. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo rigetto della domanda di conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato. L'Amministrazione aveva ritenuto non stagionale l'attività svolta presso un ristorante-pizzeria, escludendo la prevalente vocazione turistica del Comune, e aveva inoltre contestato che l'attività agricola precedente fosse durata almeno tre mesi e comprendesse almeno 39 giornate coperte da contribuzione previdenziale.
La decisione
Il TAR ha accolto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Quanto all'archiviazione, ha ritenuto illegittimo imputare al ricorrente il decorso del termine di tre mesi, poiché l'impossibilità di consegnare il permesso di soggiorno era stata determinata dal ritardo con cui l'Amministrazione lo aveva convocato. Quanto al rigetto della conversione, il Collegio ha accertato, sulla base delle buste paga e della documentazione prodotta, che il ricorrente aveva svolto attività agricola stagionale da giugno ad agosto 2024 e, successivamente, attività presso un ristorante con applicazione del CCNL Turismo, per un numero di giornate superiore alle 39 richieste. Ha inoltre escluso che fosse necessario dimostrare che il Comune sede dell'attività fosse una località a prevalente vocazione turistica: per il lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero è sufficiente la richiesta nominativa allo Sportello unico per l'immigrazione e l'applicazione di un contratto di lavoro che rinvii espressamente al CCNL Turismo. Gli atti impugnati sono stati quindi annullati nei termini motivati. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il riferimento è posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Il riferimento è posto, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il decorso del termine massimo previsto dal contratto di soggiorno stagionale non può essere opposto allo straniero quando l'impossibilità di perfezionare il rilascio o la consegna del permesso di soggiorno dipende dal ritardo dell'Amministrazione nella convocazione dell'interessato e non da una sua negligenza.
- Ai fini della conversione del titolo di soggiorno stagionale in titolo per lavoro subordinato, l'attività svolta nel settore turistico-alberghiero può essere qualificata come stagionale sulla base della richiesta nominativa allo Sportello unico per l'immigrazione e dell'applicazione di un contratto di lavoro che rinvii espressamente al CCNL Turismo; non è necessario dimostrare che il Comune sede dell'attività sia una località a prevalente vocazione turistica.
- La verifica dei requisiti lavorativi per la conversione del titolo stagionale deve tener conto della documentazione retributiva e contributiva prodotta, inclusa quella attestante un numero di giornate lavorative superiore alla soglia minima richiesta.
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