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Sentenza

Sentenza n. 4943/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento - pratica numero 13579 - emesso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite l’ambasciata d’Italia – Ufficio Visti a Tunisi - l’11 giugno 2025;

Giustizia amministrativa202509082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto turistico/familiare emesso dall'Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per rientrare in Italia e assistere la moglie italiana e il fratello, entrambi affetti da gravi problemi di salute. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere, sostenendo che l'amministrazione avesse erroneamente ritenuto prevalente il divieto temporaneo di reingresso conseguente alle precedenti espulsioni rispetto al diritto all'unità familiare, tutelato anche dall'art. 8 CEDU e dagli artt. 5 e 13 del testo unico immigrazione. Il Ministero ha chiesto il rigetto, rilevando che il diniego sarebbe stato vincolato dalla segnalazione nel SIS e dal parere negativo della Questura competente sul reingresso. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione e ha qualificato la domanda non in base alla formale richiesta di visto turistico, ma secondo il suo petitum sostanziale: il ricorrente mirava in realtà alla ricostituzione dell'unità familiare e al rilascio di un titolo di ingresso senza un limite temporale determinato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha distinto tra il visto per breve visita familiare e il visto funzionale al ricongiungimento familiare. Pur essendo stata presentata formalmente una domanda di visto turistico/familiare, le ragioni prospettate — la necessità stabile di assistere la coniuge italiana e l'assenza di un limite temporale alla permanenza — hanno fatto ritenere che la causa petendi consistesse nella tutela del diritto soggettivo all'unità familiare. Tale diritto, secondo il TAR, rientra nella disciplina del ricongiungimento familiare e non configura un mero interesse legittimo al rilascio del visto. In applicazione del criterio del petitum sostanziale e in assenza di una specifica previsione di giurisdizione esclusiva amministrativa, la controversia spetta al giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio sarà riproposto davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È stato invocato dal ricorrente in relazione al diritto al reingresso e alla tutela dell'unità familiare, ma la sentenza non decide nel merito la sua applicazione, avendo declinato la giurisdizione.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina dell'espulsione e del reingresso; la questione sostanziale è stata rimessa al giudice ordinario per difetto di giurisdizione amministrativa.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato quale fonte di tutela del diritto all'unità familiare; la sentenza lo considera nel qualificare la pretesa come diritto soggettivo, senza pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa nel merito.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 30/2007

    Individuato quale base del visto d'ingresso per familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea che intendano ricongiungersi per soggiorni superiori a tre mesi.

  • art. 20 d.lgs. 150/2011

    Richiamato per rilevare la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti il diritto all'unità familiare dello straniero.

  • art. 23 d.lgs. 30/2007

    La disciplina del d.lgs. 30/2007, dopo la novella del 2023, si applica ai coniugi stranieri di cittadini italiani cosiddetti statici quando risulti più favorevole rispetto alla disciplina generale; il TAR ha ritenuto estensibili a tale categoria le ipotesi più favorevoli previste per i familiari di cittadini mobili.

  • art. 7 c.p.a.

    Esprime il criterio del riparto fondato sulla natura della situazione giuridica dedotta e sul petitum sostanziale; poiché la domanda riguardava un diritto soggettivo all'unità familiare, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente, in caso di declinatoria della giurisdizione a favore di altro giudice nazionale, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 10 dell'Allegato A al D.I. 850/2011

    Richiamato quale disciplina del visto per motivi familiari destinato al ricongiungimento familiare.

  • art. 19 dell'Allegato A al D.I. 850/2011

    Richiamato in relazione alla precedente previsione della finalità di visita a familiari per i soggiorni inferiori a tre mesi, successivamente espunta e sostituita dalla sottocategoria di visto per turismo-visita famiglia/amici.

Massime di principio

  • La giurisdizione sulle controversie relative al visto d'ingresso deve essere determinata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla qualificazione formale attribuita dal richiedente alla domanda o al visto richiesto.
  • Quando la domanda formalmente diretta contro il diniego di un visto turistico mira sostanzialmente a ottenere il reingresso stabile in Italia per ricostituire l'unità familiare, la situazione giuridica dedotta ha natura di diritto soggettivo all'unità familiare e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La finalità effettiva del soggiorno può distinguere il visto per breve visita familiare dal titolo di ingresso funzionale al ricongiungimento: l'assenza di un limite temporale alla permanenza e la deduzione di esigenze di assistenza familiare stabile sono elementi idonei a qualificare la domanda come ricongiungimento familiare.
  • La disciplina più favorevole prevista per i familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea può essere estesa ai coniugi stranieri di cittadini italiani che non abbiano esercitato la libertà di circolazione, quando ciò sia necessario a evitare trattamenti discriminatori e risulti conforme alla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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