Cassazione Civile, Sentenza n. 18776/2020 del 10/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tre accertamenti IRAP per gli anni 2003-2005 basati sull'omessa o parziale compilazione del quadro IQ (valore della produzione indicato a zero) contraddetto dai dati del quadro RE che riportavano redditi da partecipazione a studio associato. Il contribuente contestava la carenza di motivazione e l'assenza del presupposto d'imposta (mancanza di autonoma organizzazione proprio per l'attività professionale), nonché la violazione della ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimi gli accertamenti dell'Ufficio, osservando che le dichiarazioni rese dal contribuente (compilazione del quadro RE con redditi da studio associato e quadro IQ non compilato) legittimavano la rettifica dell'imponibile IRAP. L'Ufficio avrebbe potuto procedere anche con il procedimento di rettifica ex art. 36-bis del DPR 600/1973; il fatto di aver operato con l'art. 39 non danneggia il contribuente, poiché quel procedimento assicura maggiori garanzie. Poiché non erano in discussione compensi derivanti da attività non associative, la questione sull'onere della prova e sull'esistenza dell'autonoma organizzazione non inficia la validità dell'accertamento. Condanna il ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia (liquidate in € 4.100,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
art. 19, comma 1; art. 2; artt. 8 e 11
L'art. 19, comma 1 impone la dichiarazione dei componenti del valore anche se non deriva imposta; l'omissione nel quadro IQ configura un'omissione dichiarativa che legittima l'accertamento. L'art. 2 (presupposto IRAP) è stato interpretato alla luce del dato che l'attività svolta in forma associata è per legge soggetta a IRAP, perciò il presupposto è configurato quando i redditi risultano da dichiarazione come derivanti da attività associata
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 36-bis; art. 39; art. 42, comma 2
L'Ufficio poteva rettificare le dichiarazioni con il procedimento di cui all'art. 36-bis (motivazione in re ipsa). L'utilizzo dell'art. 39 per la rettifica è comunque legittimo e assicura maggiori garanzie al contribuente. La presunta violazione dell'art. 42, comma 2 contestata dal ricorrente non è rilevante alla stregua del caso concreto
Codice civile
L'art. 2697 disciplina l'onere della prova; il giudice ha ritenuto che, nel caso concreto, i dati dichiarati dal contribuente (indicazione di redditi da studio associato) rendono irrilevante la discussione formale sulla distribuzione dell'onere probatorio
Corte Costituzionale
La sentenza costituzionale è richiamata in relazione al principio che, ai fini IRAP, l'imponibilità dei professionisti è collegata all'accertamento dell'autonoma organizzazione; tuttavia la Suprema corte ha ritenuto il principio non ostativo nel caso in cui i redditi risultano da attività associata
Massime di principio
- Se le dichiarazioni del contribuente mostrano redditi derivanti da attività svolta in forma associata, l'Amministrazione può legittimamente rettificare l'IRAP anche quando il quadro specifico (es. IQ) è omesso o compilato a zero
- L'omissione nella compilazione delle sezioni dichiarative previste (art. 19 d.lgs. 446/1997) configura una fattispecie omissiva che legittima l'intervento d'ufficio dell'Amministrazione
- Il procedimento di rettifica ex art. 36-bis DPR 600/1973 è idoneo a motivare in re ipsa l'accertamento; l'utilizzo dell'art. 39 è comunque legittimo e può offrire maggiori garanzie difensive al contribuente
- La questione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) può risultare priva di rilievo se sono gli stessi dati dichiarati dal contribuente a far emergere la rilevanza dell'imposta; tuttavia, quando la sussistenza dell'autonoma organizzazione sia davvero controversa, l'Amministrazione deve fornire elementi probatori adeguati
- Per il contribuente è importante documentare concretamente la mancanza di autonoma organizzazione (assenza di dipendenti, beni strumentali, uso abituale di prestazioni di terzi) quando intenda opporsi a un accertamento IRAP fondato su dichiarazioni che indicano attività associata
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