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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18752/2020 del 10/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su due censure: 1) vizio di diritto relativo alla prescrizione della pretesa erariale: la ricorrente sosteneva l'applicabilità del termine di prescrizione triennale (per effetto dell'adattamento alla normativa comunitaria e dell'art. 11 d.lgs. 374/1990/art.84 T.U.L.D.), con conseguente estinzione delle pretese relative al 2004-2005; 2) violazione del principio di legalità e misconoscimento della titolarità degli impianti: la ricorrente contestava che la C.T.R. avesse erroneamente escluso il beneficio fiscale per rifornimenti effettuati in un impianto non di sua proprietà per gli anni 2004-2005 e in un impianto di sua proprietà ma privo di autorizzazione comunale per il 2006-2007; sosteneva inoltre che la 'titolarità' richiesta dalla normativa può includere anche titoli di godimento come locazione o comodato e che la Regione non poteva incidere su materie riservate allo Stato.

La decisione

Il giudice di legittimità ha rigettato il primo motivo (prescrizione), ritenendo applicabile il termine quinquennale previsto dall'art. 15 T.U.A. vigente ratione temporis e dunque non dichiarando prescritte le pretese relative al 2004-2005. Il secondo motivo è stato accolto in parte: la Cassazione ha ritenuto che la C.T.R. abbia erroneamente collegato il diritto al beneficio alla sola proprietà dell'impianto privato, omettendo di verificare la 'titolarità' effettiva (anche derivante da locazione, comodato, ecc.) e ha cassato la sentenza limitatamente a questo aspetto, rinviando alla C.T.R. delle Marche in diversa composizione per accertare se per il 2004-2005 vi fosse titolo personale di godimento dell'impianto. Per gli anni 2006-2007 la Corte ha confermato la decisione d'appello: la fruizione del beneficio è esclusa se l'impianto è privo della prescritta autorizzazione comunale e del collaudo.

Norme richiamate

  • art. 15 T.U.A. (testo vigente ratione temporis)

    Disciplina il termine quinquennale di prescrizione del credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa e individua i diversi dies a quo; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma escludendo la prescrizione per le annualità contestate.

  • art. 84 T.U.L.D.

    Norma richiamata dalla ricorrente per il termine prescrizionale triennale; la Corte ha ritenuto non applicabile tale disposizione alla fattispecie, che attiene alle controversie sulle accise diverse dalla classificazione dei prodotti.

  • d.lgs. n. 374/1990, art. 11

    Richiamato dalla ricorrente quale fonte di adeguamento alla normativa comunitaria e di riduzione del termine prescrizionale; la Corte non ha condiviso l'applicabilità per la vicenda concreta.

  • D.P.R. n. 277/2000, art. 3, comma 2

    Disciplina gli adempimenti dichiarativi per la fruizione del beneficio e richiede l'indicazione della 'titolarità' di depositi o distributori privati; la Corte usa tale norma per interpretare 'titolarità' in senso ampio (comprensivo di diritti di godimento derivanti da contratto).

  • legge n. 448/1998, art. 8, comma 10, lett. e)

    Norma istitutiva del beneficio fiscale oggetto di contestazione (anche se successivamente abrogata); la Corte la considera rilevante ai fini dell'accertamento della spettanza del beneficio.

  • d.l. n. 16/2005 conv. in legge n. 58/2005, art. 1, comma 10

    Richiamata come disciplina successiva relativa ad analoghi benefici fiscali; la Corte tiene conto della disciplina normativa vigente e abrogazioni intervenute.

  • Regolamento Regionale Marche n. 7/2003, art. 2, lett. i)

    Definisce l'impianto privato e riguarda l'accessibilità e la destinazione d'uso; la C.T.R. aveva fatto conto su tale regolamento per escludere il beneficio, mentre la Cassazione osserva che il regolamento regionale può definire aspetti distributivi senza incidere sulla materia impositiva statale.

  • Legge Regionale Marche n. 15/2002, art. 3, comma 2 (e art. 6 su collaudo)

    Stabilisce che gli impianti privati necessitano di autorizzazione comunale e di collaudo da commissione; la Corte conferma che l'assenza di tali autorizzazioni/esiti di collaudo giustifica l'esclusione del beneficio per gli anni 2006-2007.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nella valutazione della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, per sostenere la legittimità della regolamentazione regionale della rete distributiva.

  • d.lgs. n. 32/1998

    Riferimento al quadro normativo nazionale sulla distribuzione dei carburanti e al rispetto degli ambiti competenziali regionali indicati dalla Corte.

Massime di principio

  • Per le pretese relative alle accise il termine di prescrizione rilevante è quello previsto dall'art. 15 T.U.A.; occorre verificare il dies a quo concreto previsto dalla norma (esigibilità, abbuono, scoperta del fatto illecito, verbale, ecc.).
  • La nozione di 'titolarità' di depositi o distributori privati ai fini della fruizione di benefici fiscali non coincide necessariamente con la proprietà: può ricomprendere anche titoli di godimento (locazione, comodato, affitto d'azienda) purché conferiscano un effettivo potere di esercizio dell'impianto.
  • Il rifornimento da impianti privati è idoneo a consentire il beneficio solo se l'impianto è effettivamente destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli dell'attività e se sussiste la titolarità richiesta; la sola disponibilità dell'area senza un titolo di godimento specifico non è sufficiente.
  • Se l'impianto è privo delle autorizzazioni comunali e del collaudo obbligatorio, la fruizione del beneficio fiscale può essere esclusa legittimamente.
  • Le norme regionali che regolano la rete distributiva dei carburanti non violano automaticamente la competenza statale in materia di accise quando disciplinano aspetti organizzativi/locali della distribuzione; va verificato il concreto contenuto regolamentare.
  • In sede contenziosa l'oggetto del controllo può essere meramente la spettanza del beneficio (verifica ex post) e non necessariamente un procedimento sanzionatorio: argomentazioni sulla tassatività delle sanzioni non sono decisive se la questione è l'ammissibilità dell'agevolazione.

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