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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18710/2020 del 10/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento emesso dopo una verifica della Guardia di Finanza, con cui alla società contribuente era stata contestata l’emissione di fatture relative a operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo assolto l’onere probatorio della contribuente sulla base della regolare tenuta delle scritture contabili, dell’effettività delle spese e della loro inerenza all’attività economica. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, in combinato disposto con l’art. 132, n. 4, c.p.c. e l’art. 188 disp. att. c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha sostenuto che la CTR non avesse reso comprensibile la regola applicata né indicato le prove e l’iter logico con cui aveva reputato superati gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio a sostegno dell’inesistenza delle operazioni.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha rilevato che la CTR aveva affermato che la contribuente aveva dimostrato l’effettività delle spese e la loro inerenza senza specificare quali documenti avesse esaminato né quale valenza probatoria avesse attribuito loro. La motivazione, pur graficamente presente, non rendeva quindi percepibile il percorso logico seguito e ricadeva nella motivazione meramente apparente, con conseguente nullità della sentenza. La Corte ha cassato la decisione impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), omette di esporre, sia pure in modo conciso, i motivi in fatto ed in diritto della decisione e di specificare le ragioni e l’iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione assunta, chiarendo su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, consentendo in tal modo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

    La garanzia costituzionale della motivazione impone che siano esposti, anche concisamente, i motivi in fatto e in diritto, le prove poste a fondamento della decisione e il percorso logico seguito, così da consentire il controllo sull’effettivo giudizio iuxta alligata et probata.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza impugnata rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate dalle pronunce sopra richiamate, in quanto la Commissione regionale, nel rigettare l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto che la contribuente avesse assolto all’onere probatorio dimostrando l’effettività delle spese e l’inerenza all’attività esercitata senza dare conto di quali fossero i dati probatori su quali ha formato il suo convincimento al fine di rendere comprensibile il suo percorso argomentativo Tali affermazioni non estrinsecano il percorso argomentativo che ha indotto i giudici di appello a tale convincimento e pertanto nel loro – limitato – ordito realizzano un tipico esempio di “motivazione apparente”, così come denunciato nella censura de qua, posto che non è dato comprendere quale documentazione la CTR ha esaminato e la valenza probatoria della stessa.

    La sentenza tributaria è affetta da motivazione apparente quando afferma che una parte ha assolto l’onere probatorio senza indicare i dati probatori esaminati e la loro valenza, impedendo di comprendere il ragionamento che ha condotto alla decisione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è, quindi, nulla quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 3/11/2016; Cass. sez. 65, ord. n. 14927 del 2017).

    La nullità per difetto di motivazione ricorre anche se una motivazione è materialmente presente, quando le argomentazioni non rendono percepibile il fondamento della decisione; il lettore non può essere chiamato a integrarla mediante congetture.

Massime di principio

  • La motivazione è meramente apparente e determina la nullità della sentenza quando, pur essendo graficamente presente, non consente di individuare le prove poste a fondamento della decisione, la loro valenza e il percorso logico seguito dal giudice.
  • Non è sufficiente affermare che una parte ha assolto l’onere della prova: il giudice deve indicare, sia pure concisamente, gli elementi probatori considerati e spiegare come questi giustifichino la conclusione raggiunta.
  • Il requisito della motivazione deve consentire di verificare che il giudice abbia deciso sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite; non è rimesso all’interprete colmare con ipotesi le lacune argomentative della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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