Cassazione Civile, Sentenza n. 18748/2020 del 10/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva importato olio dichiarato "extravergine" dalla Tunisia in regime di perfezionamento attivo (TPA). Il laboratorio doganale italiano, dopo analisi organolettiche (panel test), declassò il prodotto a "olio lampante" con conseguente invito al pagamento di dazi. La ricorrente chiese controanalisi e produsse un certificato tunisino che attestava la natura extravergine; le controanalisi italiane produssero risultati discordanti (una declassava a "vergine", l'altra confermava il declassamento a "lampante"). In sede tributaria la contribuente impugnò i provvedimenti sostenendo errori analitici, violazione dell'onere della prova, omissione di valutazione di documenti (certificato tunisino, richiesta CTU), errata applicazione della normativa comunitaria e valida esimente di "buona fede" (art. 220 par. 2 lett. b Reg. 2913/92). In cassazione dedusse sette motivi volti a censurare la motivazione della CTR e la correttezza tecnico-giuridica delle valutazioni analitiche e procedurali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi proposti: il certificato tunisino non poteva sostituire le certificazioni degli Stati membri ai fini del regime TPA; le analisi organolettiche eseguite secondo la normativa comunitaria (con le relative controanalisi) hanno mostrato risultati tali da escludere la conformità alla categoria "extravergine"; la richiesta di CTU era rimessa alla discrezionalità del giudice e non necessaria alla luce delle analisi disponibili; le contestazioni sulla formazione e conservazione del campione non erano provate in modo da inficiare l'identificazione e la validità delle analisi; l'esimente della buona fede (art.220(2)(b) Reg. 2913/92) non poteva operare perché non è emerso un errore dell'autorità tunisina tale da giustificare l'affidamento incolpevole dell'importatore. Ricorrente condannata alle spese (euro 6.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
Reg. CEE 2568/91
Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi ne confermano la classificazione
Stabilisce i criteri chimici e organolettici per la classificazione degli oli d'oliva e dispone che la conferma mediante controanalisi è condizione rilevante per ritenere confermata la classificazione; la Corte ha ritenuto che le risultanze analitiche non consentivano di ritenere conforme l'olio alla categoria "extravergine"
Reg. CEE 2913/92 (Codice Doganale Comunitario), art.220 par.2 lett. b
"... non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando: ... b) l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede ..."
Prevede un'esimente di buona fede che impedisce la rettifica a posteriori se l'errore è dell'autorità doganale e non poteva essere ragionevolmente scoperto dall'importatore; la Corte ha escluso l'esimente perché non è emerso un errore dell'autorità tunisina tale da giustificare l'affidamento
Reg. 640/2008 (Allegato XII)
Disciplina le modalità del panel test (valutazione organolettica), comprese procedure di anonimizzazione e composizione dei panel; la Corte ha ritenuto che i test erano stati eseguiti secondo le modalità previste
TULD n.43/1973 artt. 61 e 65
Norme nazionali sul contraddittorio doganale e sulla possibilità di richiesta di controanalisi; la Corte ha ritenuto che la procedura di contraddittorio e le controanalisi siano state esperite e valutabili dal giudice
Art. 2697 c.c.
Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha giudicato che l'amministrazione aveva fornito adeguata prova tecnica e che la ricorrente non ha dimostrato sufficientemente l'errore delle analisi
Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
I motivi di cassazione proposti erano riconducibili alle fattispecie previste dall'art.360 ma la Corte li ha ritenuti infondati o non configuranti vizio di diritto sussistente
EN ISO 661 e EN ISO 5555 / Allegato I bis Reg. 2568/91 / art.6 DPR 327/1980
Norme tecniche e di campionamento e conservazione del prodotto; le contestazioni sulla conservazione/forazione del campione non sono state provate in modo da invalidare l'identificazione e le analisi
Reg. (CE) 2454/93 (Disposizioni di attuazione del Codice Comunitario) - art.2109 D.A.C.
Rinvio alle disposizioni di attuazione usate nella motivazione per escludere esimenti: la Corte ha ritenuto che non sussistessero le cause di esclusione della contabilizzazione a posteriori
Reg. CEE 136/66; Reg. 865/2004; Reg. 1234/2007
Richiamati come riferimenti storici e normativi per la portata del Reg. 2568/91; utili a dimostrare che la normativa sulle analisi si applica anche agli scambi con paesi terzi
Reg. CEE 2913/92 art.204
Norma sul presupposto dell'eventuale illecita immissione in consumo; la Corte ha precisato che non si trattava di illegittima immissione in consumo bensì di importazione non ammissibile al TPA perché il prodotto non aveva i requisiti richiesti
Massime di principio
- Un certificato rilasciato da autorità di un paese terzo non sostituisce, per l'applicazione dei regimi doganali comunitari, le valutazioni richieste dagli Stati membri: le autorità UE possono effettuare proprie analisi e decidere sulla conformità.
- Le valutazioni organolettiche (panel test) disciplinate dal Reg. 2568/91 hanno carattere fondamentale per la qualificazione merceologica degli oli d'oliva; controanalisi discordanti non impediscono automaticamente il declassamento se le risultanze complessive confermano la non conformità.
- La presenza di più analisi tecniche a supporto della determinazione amministrativa rafforza la posizione dell'amministrazione: l'onere di provare l'errore tecnico grava sul contribuente.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) è rimessa alla discrezionalità del giudice e può essere ritenuta non necessaria se esistono già perizie/analisi tecniche dettagliate in atti.
- Contestazioni formali sulla formazione e conservazione del campione richiedono prove concrete e specifiche per inficiare l'identificazione e la correttezza delle analisi; mere deduzioni non sono sufficienti.
- L'esimente della buona fede prevista dal Codice Doganale Comunitario (art.220(2)(b)) presuppone l'esistenza di un errore effettivo dell'autorità doganale che non poteva essere ragionevolmente scoperto dall'importatore; occorre documentare l'errore e l'inafferrabilità dello stesso.
- Per operare in regime di perfezionamento attivo (TPA) è necessario che il prodotto importato corrisponda esattamente, anche sotto il profilo organolettico, alla qualità richiesta dal regime; l'assenza di tale corrispondenza determina la perdita del beneficio e l'applicazione dei dazi.
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