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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18749/2020 del 10/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha importato olio dichiarato di origine tunisina e qualificato come extravergine secondo documenti commerciali e certificato tunisino; l'importazione era vincolata al regime di perfezionamento attivo (TPA) con sospensione dei diritti. I campioni inviati al laboratorio doganale di Roma sono stati, però, valutati con panel test come non conformi e declassati a olio lampante. La contribuente ha chiesto contradittorio e due controanalisi: una ha declassato a olio vergine, l'altra ha confermato il declassamento a lampante. L'Agenzia ha quindi richiesto il pagamento dei diritti doganali e interessi ritenendo non applicabile il regime TPA per olio lampante; la società ha impugnato sostenendo errori e inattendibilità delle analisi organolettiche, violazione della normativa comunitaria, applicabilità dell'esimente della buona fede e vizi nella conservazione e formazione del campione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'Agenzia non contestasse una immissione in consumo illecita ma la non conformità del prodotto rispetto alle condizioni autorizzate per il TPA (autorizzato solo per olio extravergine); quindi l'operazione è stata considerata successivamente come importazione ordinaria con obbligo doganale. Le valutazioni organolettiche sono state ritenute eseguite nel rispetto delle regole comunitarie e procedurali (anonimizzazione campione, panel diverso per controanalisi), e il fatto che le due controanalisi non confermassero unitariamente l'estravergine non impediva il declassamento ai sensi del Reg. 2568/91. Non è stata riconosciuta l'esimente della buona fede prevista dall'art. 220 par.2 lett. b) del codice doganale comunitario in quanto non è stato dimostrato un errore delle autorità doganali tunisine sulle analisi organolettiche che avesse indotto un affidamento incolpevole. La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è stata lasciata al potere discrezionale del giudice e ritenuta non necessaria alla luce delle analisi disponibili; le censure sulla conservazione e formazione del campione sono state considerate valutazioni di fatto inammissibili in cassazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), art. 204

    L'articolo disciplina casi di illegittima immissione in consumo; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile la nozione di immissione illecita come prospettata dalla ricorrente, perché la contestazione verteva sulla non conformità del prodotto rispetto alle condizioni del TPA e non su un'illecita immissione già compiuta.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, art. 220 par. 2 lett. b

    "non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando ... b) l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede"

    La Corte ha interpretato l'esimente della buona fede in senso restrittivo: occorre un errore dell'autorità doganale che abbia indotto un affidamento incolpevole dell'importatore; nel caso di specie non è dimostrato un errore delle autorità tunisine sulle analisi organolettiche e dunque l'esimente non opera.

  • Regolamento (CEE) n. 2568/91 (caratteristiche e metodi di analisi degli oli di oliva), art. 2 par. 2 e par. 3

    Il Regolamento stabilisce i criteri organolettici e chimici per la classificazione degli oli. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole del Reg. 2568/91 anche per merci importate da paesi terzi e ha considerato legittima la procedura di valutazione sensoriale (panel test) applicata dalle autorità doganali.

  • Regolamento (CE) n. 640/2008, allegato XII

    L'allegato disciplina le modalità operative del panel test. La Corte ha verificato che le analisi organolettiche sono state eseguite secondo le modalità previste, con anonimizzazione del campione e panel diverso per le controanalisi dove necessario.

  • TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali) n. 43/1973, artt. 61 e 65

    Norme sul contraddittorio doganale e sulle controanalisi: la Corte ha ritenuto regolari le procedure di istanza per il contraddittorio e per le controanalisi esercitate dalla contribuente.

  • Codice civile, art. 2697

    Riferimento all'onere della prova; la Corte non ha ritenuto che la CTR abbia indebitamente spostato l'onere probatorio, avendo valutato le analisi e le controanalisi disponibili.

  • Codice di procedura civile, art. 360 nn. 3 e 5

    Articoli invocati per vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto infondati i motivi, considerando che le questioni censurate erano valutazioni di merito o non soddisfacevano i presupposti per l'art. 360 n.5.

  • DPR 327/1980, art. 6

    Riferimento a norme tecniche o procedurali sulla disciplina delle analisi; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da inficiare le risultanze probatorie.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di attuazione del Codice doganale)

    Citato in relazione alle esimenti previste dal codice doganale; la Corte ha escluso che fattispecie di esenzione applicabili potessero giovare alla ricorrente nella specie.

  • Standard EN ISO 661 e EN ISO 5555

    Richiamati come norme tecniche applicabili alle procedure di campionamento e analisi; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sulla conservazione e formazione del campione fossero valutazioni di fatto non decisive e non dimostrate.

  • Regolamenti CE 136/66, 865/2004, 1234/2007

    Riferimenti normativi storici richiamati nel ragionamento sulla disciplina comunitaria degli oli; la Corte ha confermato che la normativa comunitaria pertinente si applica anche alle merci provenienti da paesi terzi e agli scambi internazionali.

  • DPR 115/2000, art. 13 comma 1 quater

    Norma richiamata in relazione all'addebito di importi aggiuntivi; la sentenza dà atto dei presupposti per il relativo versamento come previsto da tale disposizione.

Massime di principio

  • La normativa comunitaria sulla classificazione degli oli (Reg. 2568/91 e successive disposizioni) si applica anche alle importazioni da paesi terzi; le valutazioni organolettiche effettuate secondo le regole del panel test sono pienamente rilevanti ai fini doganali.
  • Il declassamento di un olio sulla base di analisi organolettiche non è impedito dal fatto che le controanalisi diano esiti diversi, purché le regole del Reg. 2568/91 siano rispettate e non sussista una conferma unanime della classificazione iniziale a favore dell'importatore.
  • L'esimente della buona fede (art. 220 par. 2 lett. b del Codice doganale) richiede la prova di un errore dell'autorità doganale che abbia indotto un affidamento ragionevole; la mera esibizione di certificati esteri non è sufficiente se non si dimostra l'errore di quella autorità rispetto agli elementi decisivi.
  • Le questioni relative a conservazione e formazione del campione sono, in primo luogo, fattuali: devono essere documentate in modo chiaro per poter inficiare la validità delle analisi; contestazioni generiche o non corroborate difficilmente ottengono accoglimento in sede di cassazione.
  • La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice e può essere ritenuta superflua quando siano già disponibili più analisi tecniche e controanalisi.
  • In contenziosi doganali l'onere della prova segue le regole generali e la valutazione delle prove tecniche spetta al giudice del merito; la cassazione interviene solo per violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi chiaramente definiti.

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