Cassazione Penale, Ordinanza n. 04056/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro una sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena. La doglianza, pur formalmente prospettata come erronea qualificazione giuridica del fatto, è stata ritenuta non riconducibile ai motivi deducibili in cassazione contro le sentenze di patteggiamento, perché non emergeva con evidenza né dall'imputazione né dal contenuto della decisione e avrebbe richiesto verifiche in fatto non consentite in tale sede.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza applicativa della pena e fondato su una censura non rientrante nelle sole ipotesi di violazione di legge deducibili ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In conseguenza, ha applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per la declaratoria de plano e l'art. 616 c.p.p. per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
Nel ricorso avverso sentenza applicativa della pena sono deducibili soltanto le violazioni di legge espressamente previste; non è ammessa una censura che richieda accertamenti in fatto o che non rientri nelle ipotesi tassative.
legge 23 giugno 2017 n. 103
È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
inammissibilità del ricorso ... dichiarata de plano
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Contro una sentenza applicativa della pena il ricorso per cassazione è consentito nei limiti rigorosi delle sole violazioni di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è ammissibile, in tale impugnazione, una doglianza che sotto l'etichetta della violazione di legge miri a rimettere in discussione la qualificazione del fatto attraverso verifiche in fatto non consentite.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, trovano applicazione le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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