Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29468/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a Irpef 1991 notificata al contribuente nel 2009. Il giudice tributario provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la commissione regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione del credito erariale, osservando che dopo la notifica dell'avviso di accertamento prodromico (1996) erano decorsi molti anni prima dell'iscrizione a ruolo del credito e della notifica della cartella. La CTR aveva inoltre ritenuto irrilevante, ai fini sospensivi, il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento e il decreto presidenziale che aveva dichiarato inammissibile quel ricorso; aveva anche affermato la tardività della cartella rispetto al termine decadenziale dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973. In Cassazione l'Agenzia deduceva un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c.: sosteneva che, poiché l'avviso di accertamento era divenuto definitivo per effetto del giudicato formatosi sul decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso, operava la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale dell'actio iudicati; pertanto la cartella notificata nel 2009 sarebbe stata tempestiva. Il contribuente resisteva con controricorso e memorie, eccependo tra l'altro l'inammissibilità del ricorso e sostenendo la formazione del giudicato interno sulla seconda autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e l'ha condannata alle spese. Ha ritenuto assorbente e preclusivo il giudicato interno formatosi sulla seconda ratio decidendi della sentenza di merito, rimasta non censurata: la CTR aveva fondato il rigetto dell'appello sia sulla prescrizione del credito sia sulla tardività della notifica della cartella rispetto al termine decadenziale di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/1973. Poiché l'Ufficio aveva impugnato soltanto la prima ragione e non anche la seconda, il ricorso non poteva essere accolto. La Corte ha quindi confermato, in via processuale, l'esito sfavorevole all'Amministrazione finanziaria. Ha altresì escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    La ricorrente invocava la conversione del termine di prescrizione in quello decennale dell'actio iudicati, sostenendo che l'avviso di accertamento fosse divenuto definitivo per effetto del giudicato; la Corte non esamina nel merito tale censura perché il ricorso è precluso dal giudicato interno su altra ratio decidendi.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La CTR aveva fondato autonomamente il rigetto dell'appello anche sulla tardività della notifica della cartella rispetto al termine decadenziale previsto dalla norma; tale capo non essendo stato impugnato ha determinato il giudicato interno.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes idonee a sorreggere la decisione, poiché sulla ratio non impugnata si forma giudicato interno.
  • La formazione del giudicato interno su una delle basi autonome della decisione preclude l'esame delle censure dirette soltanto contro le altre basi, anche se tali censure appaiano fondate nel merito.
  • Nel giudizio di legittimità la censura ex art. 360 c.p.c. deve colpire specificamente tutti i capi della motivazione decisoria che reggono il dispositivo, altrimenti il ricorso non può condurre alla cassazione della sentenza.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, la soccombenza non comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.