Sentenza n. 942/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di annullamento in autotutela del titolo unico in autocertificazione per la realizzazione di una stazione radio base e successiva ordinanza di sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato le ordinanze comunali del 25 marzo 2025, con le quali il Comune aveva annullato in autotutela il titolo unico in autocertificazione relativo alla realizzazione di una stazione radio base multigestore, nonché, con motivi aggiunti, l’ordinanza dell’11 luglio 2025 di sospensione dei lavori. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 8 della l. n. 36/2001 e dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, carenza motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La ricorrente ha sostenuto di avere già trasmesso la documentazione richiesta dal Comune e di avere adeguatamente dimostrato, mediante relazioni tecniche, la necessità e l’indefettibilità del sito prescelto per esigenze di copertura della rete. Ha inoltre dedotto che il Comune aveva illegittimamente attribuito prevalenza alla realizzazione di una ciclovia, approvata successivamente alla presentazione dell’istanza autorizzatoria, e che l’ordinanza di sospensione dei lavori violava anche il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR n. 182/2025. Il Comune ha eccepito l’incertezza della domanda, l’indeterminatezza delle censure e l’omessa notifica a controinteressati.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Ha rilevato che l’ordinanza del 25 marzo 2025 esisteva ed era stata prodotta in giudizio, che l’azione e gli atti impugnati erano chiaramente individuabili e che le censure erano sufficientemente specifiche. Ha inoltre escluso la necessità di notificare il ricorso a controinteressati, non essendo individuabili o facilmente individuabili dal provvedimento soggetti titolari di un interesse contrario a quello della ricorrente. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato ritenuto fondato perché il Comune aveva erroneamente affermato che la ricorrente non avesse trasmesso la documentazione richiesta, mentre dagli atti risultava l’invio della documentazione e dei chiarimenti necessari. La reiterazione delle richieste istruttorie è stata ritenuta contraria al divieto di aggravamento del procedimento. Il TAR ha inoltre considerato adeguatamente documentata, attraverso relazioni tecniche, la necessità del sito prescelto per garantire la copertura e la qualità del servizio, sicché non era legittimo pretendere la dimostrazione di una assoluta unicità fisica dell’area né imporre lo spostamento dell’impianto di 20 metri. Le infrastrutture di telefonia mobile sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili in linea generale con qualsiasi destinazione urbanistica, e non possono essere assoggettate a divieti generalizzati o a limitazioni tali da impedire la capillare copertura della rete. Il conflitto con la ciclovia è stato risolto in favore della stazione radio base, in ragione sia dell’anteriorità dell’istanza autorizzatoria dell’11 aprile 2023 rispetto all’approvazione della ciclovia del 28 febbraio 2025, sia della rilevanza dell’interesse pubblico alla trasformazione digitale e alla copertura della rete. I motivi aggiunti sono stati accolti perché l’ordinanza di sospensione dei lavori era viziata per invalidità derivata dalle precedenti ordinanze e, autonomamente, per avere nuovamente fondato il provvedimento sull’asserita mancata dimostrazione dell’insostituibilità dell’area. Il TAR ha annullato tutti gli atti impugnati e ha condannato il Comune al pagamento di 2.500 euro di spese processuali, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
artt. 3, 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003
La disciplina speciale delle comunicazioni elettroniche impone di valutare le infrastrutture di telefonia mobile secondo le esigenze di copertura e di servizio proprie del settore.
art. 8 l. 36/2001
Non sono ammesse limitazioni comunali generalizzate alla localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica tali da impedire la capillare distribuzione del servizio.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio non può essere utilizzato sulla base di un’istruttoria erronea o per introdurre limitazioni incompatibili con la disciplina speciale delle comunicazioni elettroniche.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
La reiterata richiesta di documentazione già trasmessa o comunque già nella disponibilità dell’amministrazione costituisce aggravamento procedimentale ingiustificato.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge.
La notifica a un controinteressato è necessaria solo quando questi sia individuato o facilmente individuabile dal provvedimento impugnato.
art. 40 c.p.a.
Il ricorso è ammissibile quando consente di individuare chiaramente gli atti impugnati e le censure rivolte contro di essi.
art. 112 c.p.a.
La precedente pronuncia inter partes esplica efficacia conformativa sulla successiva attività amministrativa, imponendo il rispetto delle coordinate decisorie già stabilite.
Massime di principio
- Le infrastrutture tecnologiche destinate agli impianti di telefonia mobile costituiscono opere di urbanizzazione primaria e, in linea generale, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; gli enti locali non possono assoggettarle a divieti o limitazioni generalizzati che compromettano la capillare copertura della rete.
- La localizzazione di una stazione radio base deve essere valutata alla luce delle esigenze tecniche di copertura e qualità del servizio. È sufficiente una relazione tecnica idonea a dimostrare la ridotta discrezionalità localizzativa dell’operatore e l’utilità del sito prescelto; non è legittimo pretendere, in modo astratto, la prova dell’assoluta unicità o insostituibilità fisica dell’area.
- Nel conflitto tra una domanda autorizzatoria per una stazione radio base già presentata e una successiva opera pubblica comunale incompatibile con l’impianto, l’anteriorità dell’istanza e la rilevanza dell’interesse pubblico alla copertura della rete costituiscono elementi decisivi della ponderazione, ferma restando la possibilità di ulteriori soluzioni concordate tra gli interessi coinvolti.
- L’amministrazione viola il divieto di aggravamento del procedimento quando reiteri richieste di documenti e chiarimenti già trasmessi dal privato o già presenti nella disponibilità dell’ufficio, fondando poi il provvedimento negativo sull’erronea affermazione della loro mancata produzione.
- L’omessa notifica del ricorso a un controinteressato determina l’inammissibilità solo se il soggetto titolare dell’interesse contrario è individuato o facilmente individuabile dal provvedimento impugnato; tale onere non sussiste per soggetti meramente ipotetici o non desumibili dall’atto.
- L’ordinanza di sospensione dei lavori adottata sulla base delle medesime ragioni già illegittimamente poste a fondamento di precedenti provvedimenti annullati è viziata sia per invalidità derivata sia quando riproduca autonomamente un’istruttoria e una motivazione erronee.
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