Cassazione Penale, Sentenza n. 7110/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini di fase, sostenendo che la seconda ordinanza cautelare (procedimento "Olimpo", eseguita il 26/01/2023) avrebbe potuto essere adottata già all'epoca della prima ordinanza (procedimento "Rinascita Scott", 12/12/2019) in quanto gli elementi indiziari (soprattutto conversazioni intercettate) erano già noti prima della prima misura; denunciava difetto di motivazione, erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. per avere richiesto riscontri tipici del giudizio di merito e preteso una completezza indiziaria non necessaria per la cautela, nonché danno per la mancata riunione dei procedimenti e per il ritardo nell'iniziativa cautelare del P.M.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la verifica principale è se dagli atti del primo procedimento fosse "desumibile" un compendio probatorio tale da consentire al P.M. di formulare un apprezzamento prognostico sufficientemente solido per chiedere la seconda misura al momento dell'adozione della prima. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la "desumibilità dagli atti" non coincide con la mera conoscibilità storica dei fatti, ma richiede un compendio documentale o dichiarativo che consenta un meditato giudizio prognostico; il giudice del merito è titolare della valutazione fattuale e la Corte di legittimità può sindacarla solo per illogicità o contraddittorietà. Il Tribunale del riesame aveva motivato la presenza di elementi integrativi (visure camerali, documentazione, dichiarazioni della persona offesa, riscontri sulla disponibilità di armi e ruoli nella spartizione dei profitti) acquisiti dopo la prima ordinanza e ritenuti essenziali per il quadro indiziario; pertanto non è risultato che la seconda misura fosse concretamente adottabile al tempo della prima. Condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Richiamata dalla difesa come norma che non richiede la prova della responsabilità ma la probabilità di responsabilità per la misura cautelare; la Corte osserva che il Tribunale non ha erroneamente richiesto elementi tipici del giudizio di merito ma ha valutato la consistenza e il momento di "recezione" degli atti necessari per una prognosi cautelare
Sezioni Unite, sentenza n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
Principio richiamato concernente le ordinanze cautelari in procedimenti diversi e la necessità di verificare la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi a fondamento del secondo provvedimento
Cass. Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019 (Di Biase)
Chiarisce che la desumibilità dagli atti richiede un compendio documentale o dichiarativo idoneo a consentire al P.M. un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi
Cass. Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023 (D'Onofrio)
Conferma il criterio della desumibilità come capacità degli atti di permettere un'apprezzamento prognostico significativo e la rilevanza del momento di "recezione" degli atti
Cass. Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016 (Commisso)
Sempre sul punto temporale: il momento rilevante è quello in cui il contenuto delle informative può considerarsi recepito dal P.M., tenendo conto del tempo necessario per valutarne la valenza indiziaria
Cass. Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018 (Tedde)
Riprende il criterio che la desumibilità non coincide con la mera ricezione della informativa ma con la ricezione effettiva del suo contenuto, valutabile in relazione al tempo necessario per esaminarlo
Cass. Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006 (Barresi)
Stabilisce che la questione della desumibilità dagli atti è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio logico/descrittivo
Massime di principio
- La "desumibilità dagli atti" non è la semplice conoscenza cronologica dei fatti, ma la disponibilità di un compendio documentale o dichiarativo che consenta al P.M. un meditato apprezzamento prognostico della gravità e concludenza degli indizi
- Il momento rilevante non è solo la ricezione formale di un'informativa, ma il tempo in cui il suo contenuto può dirsi effettivamente "recepito" e valutato dal P.M.; in indagini complesse occorre considerare il tempo necessario per esaminare il materiale
- La valutazione sulla possibilità di emettere una misura cautelare è in primo luogo una valutazione di merito riservata al giudice di merito e alla discrezionalità del P.M. circa la riunione dei procedimenti; la cassazione interviene solo per illogicità o contraddittorietà della motivazione
- La mera esistenza di intercettazioni o conoscibilità storica di conversazioni non è sempre sufficiente a fondare immediatamente una nuova misura cautelare; possono essere necessari riscontri documentali o dichiarativi integrativi (visure, dichiarazioni della persona offesa, riscontri sulla disponibilità di armi, ecc.)
- La regola della retrodatazione della misura cautelare opera solo quando sia dimostrabile che la seconda misura "già poteva concretamente essere adottata" al momento della prima, ossia quando il quadro indiziario era già di gravità e completezza equivalenti a quelli richiesti per la cautela
- In procedimenti complessi e plurimi imputati, la mancata riunione dei procedimenti può essere legittima se il P.M. non aveva ancora a disposizione un quadro indiziario organico e valutabile ai fini cautelari
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