Ordinanza n. 508/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dell'atto prot. "M_D -OMISSIS-" del 12.6.2025, notificato in data 13.6.2025, avente ad oggetto "Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002", nella parte in cui la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha assegnato come sede all’interessato l'Ufficio Generale Infrastrutture (MARIUGINFRA) di Roma, nonché di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi compresa la Circolare del Ministero della Difesa del 25.07.2023 n. 51229, ove interpretata nel senso di escludere in radice il bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti nella individuazione della sede di servizio e/o, comunque, la facoltà di assegnare l'interessato, ricorrendone i presupposti, presso Enti centrali o periferici del Corpo delle Capitanerie di Porto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\12\2025: annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della nota M_D A0582CC REG2025 -OMISSIS-datata 11.12.2025, notificata all’interessato a mezzo PEC in data 16.12.2025, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Ricorso al TAR per il Lazio - Roma - con sospensiva nRG 7788/2025. Esecuzione Ordinanza TAR per il Lazio - Roma - n. -OMISSIS-, resa sul ricorso n. 7788/2025, pubblicata il 31/07/2025”, con il quale la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha asseritamente riesaminato la posizione del ricorrente, confermando la sua assegnazione presso l’Ufficio Generale Infrastrutture (MARIUGINFRA) di Roma, nonché di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi compresa la Circolare del Ministero della Difesa del 25.07.2023 n. 51229, ove interpretata nel senso di escludere in radice il bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti nella individuazione della sede di servizio e/o, comunque, la facoltà di assegnare l’interessato, ricorrendone i presupposti, presso Enti centrali o periferici del Corpo delle Capitanerie di Porto, l’atto prot. “M_D -OMISSIS-” del 12.6.2025, notificato in data 13.6.2025, l’atto M_D AD2D0C9 RG25 -OMISSIS-in data 1.12.2025 e l’atto -OMISSIS- del 12.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di assegnazione presso un ufficio del Ministero della Difesa a Roma e successivo provvedimento di riesame confermativo della sede
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitato nei ruoli civili)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’originaria assegnazione a una sede di servizio ubicata a Roma, notevolmente distante dalla propria residenza in provincia di Napoli, disposta nell’ambito del transito in soprannumero nei ruoli civili del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 66/2010. Ha contestato anche la circolare ministeriale del 25 luglio 2023, nella parte in cui sarebbe stata interpretata come ostativa a un bilanciamento tra le esigenze funzionali dell’Amministrazione e le situazioni personali del dipendente, nonché alla possibilità di assegnazione presso articolazioni del Corpo delle Capitanerie di Porto. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo atto con cui l’Amministrazione, dichiarando di riesaminare la posizione in esecuzione della precedente ordinanza cautelare, ha confermato la sede romana. Sono state dedotte carenze istruttorie e motivazionali, per omessa considerazione delle documentate e gravi situazioni personali e sanitarie del ricorrente, della raccomandazione della commissione medica circa la controindicazione a lavori comportanti intensi stress psico-fisici, della distanza tra sede e residenza, della precedente assegnazione in una sede prossima alla residenza e della possibile disponibilità di posti nella Regione Campania. È stata inoltre lamentata l’omessa interlocuzione con il Ministero competente per verificare l’eventuale collocazione del dipendente in una posizione civile del Corpo delle Capitanerie di Porto in una sede più vicina.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti, ritenendo sussistente un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che la circolare ministeriale, pur individuando nelle esigenze funzionali della Forza armata e nelle carenze organiche il criterio prioritario per l’assegnazione, impone di considerare anche le documentate e gravi situazioni personali, senza limitarle tassativamente alle sole condizioni di salute o agli status formalmente riconosciuti di causa di servizio, handicap grave o invalidità civile. L’Amministrazione, nel confermare la sede romana sulla base della sola maggiore carenza di organico, non avrebbe adeguatamente valutato la complessiva situazione sanitaria del ricorrente, la raccomandazione medica relativa agli stress psico-fisici, l’impatto degli spostamenti quotidiani da un’altra Regione, la precedente sede prossima alla residenza e la possibile presenza di carenze organiche in Campania. È stata altresì rilevata l’assenza di elementi dai quali risultasse un’interlocuzione per un’eventuale assegnazione presso il Corpo delle Capitanerie di Porto. Il TAR ha ritenuto integrato anche il periculum in mora, poiché l’esecuzione dell’atto avrebbe comportato la convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale e l’assunzione in servizio nella sede contestata, con possibile pregiudizio grave e irreparabile. Ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti e ordinato al Ministero della Difesa di riesaminare la posizione, adottando una nuova determinazione motivata di assegnazione che tenga conto degli elementi indicati. La trattazione di merito è stata fissata al 8 luglio 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Disciplina il transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la concessione della tutela cautelare, subordinata alla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Circolare del Ministero della Difesa 25 luglio 2023, n. 51229, e annesso 2
documentate e gravi situazioni personali che possano far ritenere opportuna la designazione in E/D/R viciniore alla residenza o domicilio del nucleo famigliare del personale richiedente il transito
La circolare non consente di limitare in modo tassativo le situazioni personali rilevanti per l’assegnazione; l’Amministrazione deve effettuare un bilanciamento concreto tra esigenze funzionali e condizioni personali e sanitarie del dipendente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nell’assegnazione della sede al personale militare transitato nei ruoli civili per sopravvenuta non idoneità al servizio militare incondizionato, l’Amministrazione deve bilanciare le esigenze funzionali e le carenze organiche con le documentate e gravi situazioni personali del dipendente; tali situazioni non possono essere individuate mediante un elenco tassativo limitato ai soli status formali di causa di servizio, handicap grave o invalidità civile.
- La condizione sanitaria del dipendente transitato nei ruoli civili deve essere concretamente considerata nella scelta della sede, anche alla luce delle raccomandazioni degli organismi medici militari e dell’impatto fisico e psichico degli spostamenti necessari per raggiungere una sede collocata a notevole distanza dalla residenza.
- È viziato, almeno in sede cautelare, per difetto di istruttoria e motivazione il provvedimento che confermi l’assegnazione a una sede lontana fondandosi esclusivamente sulla maggiore carenza di organico, senza esaminare le situazioni personali e sanitarie documentate dell’interessato, la possibile disponibilità di sedi più vicine e l’eventuale collocazione presso altre articolazioni amministrative pertinenti.
- Quando il dipendente proviene da un determinato Corpo o articolazione dell’amministrazione e prospetta la disponibilità di posizioni civili in sedi più vicine, l’Amministrazione deve verificare e motivare anche l’eventuale possibilità di assegnazione presso tali strutture, ove compatibile con il profilo professionale e con le esigenze organizzative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 85/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 86/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →