Cassazione Penale, Sentenza n. 4851/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per minacce aggravate e reati connessi alle armi. Nel dettaglio: Antonio Borrelli propone quattro motivi di cassazione denunciando (1) vizio di motivazione sulla mancata prova della consapevolezza della sua partecipazione all'azione di fuoco (contestando le dichiarazioni della teste Febbraro e la mancata valutazione di una intercettazione); (2) violazione nella qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per mancata prova della consapevolezza delle finalità mafiose; (3) vizio nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (4) violazione per duplicazione della contestazione armi (detenzione e porto) nonostante un'unica condotta. Umberto Scognamiglio e Antonio Terracciano deducono un unico motivo comune lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ammissione dei fatti e la condotta processuale collaborativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha rigettati nel merito. Motivazioni principali: (a) i rilievi di Borrelli sulla responsabilità e sulla mancata prova della consapevolezza sono valutazioni fattuali già esaminate in entrambi i gradi ("doppia conforme") e non sindacabili in cassazione se la motivazione di merito è logica e coerente; la Corte ha ritenuto credibili le dichiarazioni di Febbraro e di Terracciano e rilevante l'ammissione di Borrelli di aver guidato il veicolo; (b) l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. è stata correttamente applicata sia nella sua dimensione oggettiva (metodo mafioso/effetto intimidatorio) sia soggettiva (consapevolezza della finalità agevolatrice), desumibile dalle dichiarazioni e dal contesto; (c) il diniego delle attenuanti generiche per tutti i ricorrenti è legittimo in quanto il giudice di merito può basarsi su uno o più elementi prevalenti (prevedendo rilevanza di precedenti penali, gravità del fatto, assenza di definitivo allontanamento dagli ambienti criminali); (d) la censura sulla duplicazione dei reati di detenzione e porto è infondata: il principio di assorbimento opera solo in specifiche condizioni non verificatesi (mancata prova della contemporaneità della detenzione e del porto); (e) conseguenze pratiche: conferma delle condanne inflitte in appello (Borrelli e Scognamiglio anni 3 mesi 8 e multa; Terracciano anni 4 mesi 4 e multa), inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione e liquidazione di somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 612 c.2 e c.3 c.p.; art. 639 c.p.; art. 416-bis.1 c.p.
reati contestati (minacce aggravate) e aggravante collegata a finalità/agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sia nella dimensione oggettiva (metodo intimidatorio) sia in quella soggettiva (consapevolezza dei partecipanti)
art. 110 c.p.; artt. 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497
norme richiamate per i reati connessi alle armi e alla responsabilità per concorso di persone nel reato
art. 62-bis c.p.
norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che la loro riconoscibilità è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e può essere esclusa anche sulla base di un solo elemento prevalente (es. precedenti, gravità del fatto)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
norme che disciplinano i motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; applicazione limitata nel caso di "doppia conforme", con divieto di riesame dei fatti quando la motivazione di merito è congrua
art. 173 disp. att. c.p.p.
limiti di deduzione dei motivi in cassazione rispetto all'oggetto devoluto; i ricorsi rispettano la tempestività ma restano nei limiti della devoluzione
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
principio di autosufficienza del ricorso in cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti assunti travisati e gli elementi che intende allegare; l'assenza di specificità rende il motivo a-specifico e inammissibile
art. 616 c.p.p.
norma che prevede la condanna alle spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi, applicata dalla Corte
art. 133 c.p.
richiamata indirettamente in relazione agli elementi valutabili per le attenuanti: il giudice può prendere in considerazione gli elementi indicati nell'art. 133 per stabilire la rilevanza delle attenuanti
Massime di principio
- Nel caso di "doppia conforme" (conferma della condanna in primo e secondo grado) la Cassazione ha poteri di sindacato limitati: non può riconsiderare fatti e valutazioni probatorie se la motivazione dei giudici di merito è logica e non manifestamente illogica o omissiva su temi decisivi.
- La credibilità di dichiarazioni testimoniali e confessioni/autoincriminazioni può fondare la condanna se i giudici di merito le ritengono coerenti e attendibili; l'assenza di menzione da parte di altri collaboratori non determina automaticamente inefficacia probatoria.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. ha due profili: uno oggettivo (modalità/esiti idonei a evocare il metodo mafioso) e uno soggettivo (consapevolezza della finalità di agevolazione mafiosa); entrambi possono essere ricavati dal contesto, dai dichiarativi e dalle modalità dell'azione.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudice di merito e può essere escluso anche sulla base di un solo elemento determinante (es. precedenti penali, gravità del fatto, mancato allontanamento dagli ambienti criminali); questa scelta è difficilmente sindacabile in cassazione.
- In tema di reati di armi, il principio di assorbimento del reato di detenzione da parte del porto si applica solo se sussiste prova della contemporaneità e dell'assenza di precedente detenzione; in mancanza di tale prova, la duplice contestazione può essere mantenuta.
- In cassazione è necessario il principio di autosufficienza del ricorso: i motivi devono indicare specificamente gli atti travisati e gli elementi probatori che si assumono ignorati o erroneamente valutati; la genericità rende il motivo non autosufficiente e inammissibile.
- L'inammissibilità o il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese di Cassa e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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