Cassazione Penale, Sentenza n. 2542/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la determinazione della pena operata dal Giudice di pace di Bergamo: la pena-base era stata fissata in 10.000 euro di multa, valore ritenuto inferiore al minimo edittale previsto per il reato contestato (reiterata violazione dell'ordine di allontanamento a seguito di espulsione). Si deduceva violazione di legge per difetto nella quantificazione della pena base.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato illegale la pena-base fissata in 10.000 euro perché inferiore al minimo edittale, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bergamo in diversa persona fisica, affinché partendo dalla pena-base legale (15.000 euro di multa) si possa nuovamente valutare l'incidenza delle attenuanti generiche e rideterminare la sanzione finale.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
pena pecuniaria con misura minima di 15.000 euro
Il reato è sanzionato con sola pena pecuniaria e la cornice edittale prende avvio dal minimo di 15.000 euro; una pena-base fissata al di sotto di tale minimo è illegale.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi della norma richiamata, che autorizza tale modalità procedurale.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280639-01)
Le attenuanti generiche servono anche ad adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto e vanno riconsiderate in relazione al quantum che risulta realmente da diminuire misurato in termini assoluti.
Massime di principio
- Se il giudice di merito fissa una pena-base al di sotto del minimo edittale previsto dalla norma, la sentenza è viziata per illegittimità della quantificazione della pena e può essere annullata in cassazione.
- La Corte di cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla parte sanzionatoria e disporre il rinvio al giudice di merito per una nuova determinazione della pena partendo dalla misura minima legale corretta.
- Le attenuanti generiche devono essere ricalcolate rispetto alla pena-base legalmente corretta: la riduzione va valutata in termini assoluti e può produrre un diverso risultato finale rispetto a quello originario.
- Il rinvio per nuovo giudizio può essere disposto in 'diversa persona fisica' per garantire imparzialità o per esigenze procedurali connesse alla riconsiderazione della pena.
- In simili ricorsi, il Procuratore generale può ottenere il pronunciamento della cassazione anche limitatamente alla pena senza compromettere la dichiarazione di responsabilità sostanziale già resa dal giudice di primo grado.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2493/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2495/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2496/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2498/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2499/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2500/2022 del 24/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →