Cassazione Penale, Ordinanza n. 06162/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Ha dedotto la violazione del divieto di bis in idem, sostenendo che vi sarebbero state precedenti condanne per evasioni dagli arresti domiciliari relative a condotte ricomprese nel medesimo tempus commissi delicti contestato nel presente processo. La Corte ha rilevato che tale questione non era stata dedotta nei giudizi di merito e che, comunque, la verifica dell'identità del fatto tra procedimenti diversi richiede accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità; in alternativa, la questione avrebbe dovuto essere proposta al giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La sentenza richiama il delitto di evasione dagli arresti domiciliari come reato oggetto della condanna confermata in appello, senza soffermarsi sul contenuto della norma.
art. 609 c.p.p.
Nessuna norma processuale è espressamente indicata con numero, ma la Corte afferma il principio per cui la violazione del bis in idem sostanziale non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando richiede valutazioni di merito.
art. 616 c.p.p.
La condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è disposta quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione del divieto di bis in idem sostanziale non è proponibile per la prima volta in cassazione quando la sua verifica richiede l'accertamento dell'identità del fatto storico tra procedimenti diversi, poiché tale verifica implica valutazioni di merito.
- Anche quando il bis in idem venga qualificato come questione rilevabile in sede di legittimità in quanto preclusione derivante dal giudicato, resta necessario che la sua decisione non comporti nuovi accertamenti fattuali; in caso contrario, la questione va proposta al giudice dell'esecuzione.
- In sede di legittimità non è consentita la produzione di documenti diretti a dimostrare elementi fattuali nuovi o non valutati nei gradi di merito, se tali elementi servono a sostenere l'eccezione di bis in idem.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06101/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06107/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06108/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06109/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06110/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06111/2025 del 14/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →