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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04626/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

I debitori esecutati, comproprietari di un lotto venduto in sede di espropriazione immobiliare, avevano proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l’ordinanza di vendita del lotto n. 1, sostenendo inizialmente di non averne avuto conoscenza e di essere stati pregiudicati da una nuova perizia e da un prezzo di stima ritenuto molto inferiore a quello originario. In cassazione hanno dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il Tribunale si sarebbe pronunciato solo sull’asserita ingiustizia del prezzo base di vendita senza statuire sull’omessa notifica dell’ordinanza di vendita e sulla conseguente impossibilità di valutare la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. La Corte ha però rilevato che la censura relativa alla mancata comunicazione dell’ordinanza e alla mancata convocazione era stata introdotta solo nel giudizio di merito, mentre nella fase di sospensione e nell’atto introduttivo si era contestata soltanto l’incongruità della stima; perciò la pronuncia del Tribunale su quel diverso profilo era meramente ultronea e la doglianza di omessa pronuncia era infondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di nullità della procura speciale, ritenendo che l’erronea indicazione dell’ufficio giudiziario fosse un mero refuso, superabile alla luce del numero della sentenza impugnata e del numero di RG correttamente indicati. Nel merito ha rigettato l’unico motivo di ricorso, affermando che non vi era omessa pronuncia su una questione ritualmente proposta, poiché il vizio relativo alla mancata notifica dell’ordinanza di vendita e alla mancata possibilità di chiedere la conversione del pignoramento era stato sollevato solo successivamente e dunque irritualmente nelle opposizioni esecutive, nelle quali non possono proporsi domande nuove o motivi nuovi rispetto all’atto introduttivo. È stata quindi confermata la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l’opposizione agli atti esecutivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore delle controparti costituite, con inoltre la statuizione sull’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    indica il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi utilizzato dai debitori contro l’ordinanza di vendita.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è stato formulato come denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., cioè per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio denunciato riguardava la pretesa omessa pronuncia su una domanda o eccezione; la Corte ha escluso il vizio perché la questione non era stata ritualmente introdotta.

  • art. 495 c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibilità di conversione del pignoramento, prospettazione ritenuta nuova e quindi irrituale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come parametro per il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • Sez. U n. 36057 del 09/12/2022

    richiamata per confermare la riferibilità della procura speciale all’impugnazione nonostante l’erronea indicazione dell’ufficio giudiziario.

  • Cass. n. 09226 del 22/03/2022

    richiamata per il principio secondo cui nelle opposizioni esecutive non possono proporsi domande nuove o motivi nuovi rispetto a quelli originariamente dedotti.

  • Sez. U n. 19889 del 23/07/2019

    richiamata come precedente sul divieto di introdurre motivi nuovi nelle opposizioni esecutive.

  • Sez. U n. 25478 del 21/09/2021

    richiamata come precedente sul perimetro delle opposizioni esecutive e sui limiti del thema decidendum.

  • Cass. n. 11116 del 10/06/2020

    richiamata per il procedimento di determinazione del prezzo di vendita nell’esecuzione immobiliare.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    ribadita la debenza dell’ulteriore importo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni agli atti esecutivi il thema decidendum resta circoscritto ai vizi dedotti nell’atto introduttivo: non possono essere introdotte successivamente domande o motivi nuovi, neppure se relativi a nullità dell’atto esecutivo o a profili che incidano sulla prosecuzione dell’esecuzione.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato una questione solo in via ultronea rispetto a un motivo che non era stato ritualmente devoluto; la censura per violazione dell’art. 112 presuppone che la domanda o eccezione fosse effettivamente proposta.
  • Un errore materiale nell’indicazione dell’ufficio giudiziario nella procura speciale al ricorso per cassazione non determina nullità se la volontà di impugnare la sentenza è desumibile in modo univoco da altri elementi sicuri, come numero della sentenza e numero di registro generale del procedimento.
  • La conversione del pignoramento e, più in generale, le difese relative alla fase esecutiva devono essere fatte valere tempestivamente e con specifica deduzione nel rito proprio, non potendo essere recuperate in seguito come nuovi motivi di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveConversione del pignoramentoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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