Cassazione Penale, Sentenza n. 9634/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizi di motivazione (illogicità e contraddittorietà) rispetto al riconoscimento della circostanza aggravante della "minorata difesa" (art. 61, n. 5 c.p.), deducendo che la pronuncia si sarebbe limitata a richiamare la mera commissione del reato in orario notturno senza indicare ulteriori elementi concreti che dimostrassero la situazione di vulnerabilità del soggetto passivo di cui l'agente avrebbe approfittato
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto la doglianza generica e non confrontata con la motivazione della Corte di appello, che è risultata conforme al principio consolidato dalle Sezioni Unite (sent. "Cardellini"): la commissione del reato in tempo di notte può integrare la circostanza aggravante della minorata difesa anche senza altre circostanze, purché vi siano concreti elementi di fatto che dimostrino come l'ora notturna abbia effettivamente ostacolato la difesa. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato che il furto era avvenuto in una località pressoché deserta di notte e che tale situazione aveva agevolato il fatto delittuoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 625 c.p. n. 2
Norma che disciplina il reato di furto con circostanze aggravanti; nel caso di specie è stato richiamato come titolo di responsabilità per il furto pluriaggravato contestato
art. 61 c.p. n. 5
Prevede la circostanza aggravante della minorata difesa quando l'agente ha profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona che hanno ostacolato la difesa della vittima; la Corte ha interpretato la norma alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite, ritenendo che l'ora notturna possa integrare tale aggravante se vi sono elementi concreti che dimostrino l'effettivo ostacolo alla difesa
Sez. U., n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
Principio richiamato: la commissione del reato in tempo di notte è idonea, anche in assenza di altre circostanze, a integrare la minorata difesa, purché sia accertato con concreti e concludenti elementi che la situazione di tempo/luogo abbia effettivamente creato una particolare vulnerabilità della vittima e abbia ostacolato la difesa
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (tra cui condanna alle spese processuali); è stata applicata per infliggere al ricorrente l'onere delle spese
Corte Costituzionale, n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare, per inammissibilità derivante da profili di colpa del ricorrente, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto adeguato il versamento di €3000,00
Massime di principio
- La semplice contestazione generica della motivazione in cassazione è frequentemente dichiarata inammissibile: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice impugnato
- L'ora notturna può integrare la circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) anche sans altre condizioni, ma occorre che vi siano elementi concreti che dimostrino come il tempo/luogo abbiano effettivamente ostacolato la difesa della vittima
- Il giudice deve valutare materiali e circostanze concrete (es. località deserta, assenza di testimoni, modalità di commissione) per fondare il riconoscimento della minorata difesa; l'idoneità astratta del tempo notturno non è di per sé sufficiente senza elementi fattuali
- In caso di ricorso manifestamente carente per colpa o strumentale, la Corte può oltre alla inammissibilità condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende
- Per chi impugna, è strategico motivare specificamente perché gli elementi ritenuti rilevanti dal giudice non sarebbero fondati o non costituirebbero prova di una concreta minorata difesa, citando eventuali circostanze neutralizzanti
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