Ordinanza n. 4123/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese in data 2.2.2026 prot. n. 286/2026 notificato al ricorrente il 6.2.2026 con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato con richiesta di misure cautelari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare del visto richiesto per recarsi in Italia e svolgere attività di assistente familiare, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'atto. Il diniego è stato fondato sulla valutazione del cosiddetto rischio migratorio, desunto dal colloquio consolare. In particolare, l'Amministrazione ha rilevato la totale mancanza di conoscenza della lingua italiana o di altra lingua veicolare e l'assenza di precedenti esperienze lavorative nella professione di assistente familiare. Il testo non specifica ulteriori censure articolate dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la valutazione del rischio migratorio sia sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti e che, nel caso concreto, la valutazione consolare risultasse sostenuta da indici rilevanti di inattendibilità dello scopo di viaggio dichiarato, emersi durante il colloquio: mancata conoscenza dell'italiano o di altra lingua veicolare e mancanza di esperienza lavorativa pregressa come assistente familiare. Non è stata quindi disposta la sospensione del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; l'istanza di sospensione è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La valutazione consolare del rischio migratorio nell'esame di una domanda di visto è sindacabile dal giudice amministrativo quando emergano manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- La mancanza di conoscenza della lingua del Paese di destinazione o di altra lingua veicolare, unitamente all'assenza di esperienza lavorativa nella professione dichiarata, può costituire un insieme di indici rilevanti per ritenere inattendibile lo scopo di viaggio dichiarato e negare il fumus boni iuris in sede cautelare.
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