Cassazione Penale, Sentenza n. 38829/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/09/2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati, tra gli altri, di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente denunciava carenze di motivazione circa l'elemento organizzativo dell'associazione, l'uso di indizi non significativi (conversazioni e dichiarazioni di un collaboratore), l'incompatibilità dei giudici che hanno deciso in sede di rinvio (violazione art. 34 c.p.p.) e prospettava profili di incostituzionalità delle norme processuali; chiedeva altresì la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi relativi all'incompatibilità giudicante (rinvia la ricusazione al rimedio procedurale e conferma che la mancata istanza non determina nullità). Quanto ai motivi sostanziali, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, abbia adeguatamente colmato le carenze indicate nella precedente pronuncia, motivando la sussistenza di una "organizzazione, seppur rudimentale", attraverso la ripartizione territoriale delle piazze di spaccio, i legami familiari, l'affectio societatis, il linguaggio criptico e le dichiarazioni del collaboratore che collegano Mendico a compiti di coordinamento e rifornimento. La pronuncia conferma la possibilità di riconoscere il reato associativo anche in presenza di strutture minime e senza cassa comune; pertanto la misura cautelare è stata ritenuta legittima.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte interpreta la norma richiedendo la presenza dell'elemento organizzativo, ma afferma che per l'associazione finalizzata al narcotraffico è sufficiente anche una organizzazione minima che garantisca stabilità e supporto alle attività illecite; non è necessaria una complessa struttura o una cassa comune.
art. 273 cod. proc. pen.
La valutazione della gravità indiziaria deve essere fondata su elementi che rendano probabile la colpevolezza: la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi acquisiti e della motivazione del giudice del rinvio, tale soglia sia raggiunta.
art. 34 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione e non automaticamente causa di nullità degli atti se la parte non esercita la ricusazione nei termini di legge.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La nullità di ordine generale è disciplinata dall'art. 179, ma nel caso di incompatibilità non reclamata la giurisprudenza esclude la nullità automatica degli atti.
art. 623 cod. proc. pen.
In tema di procedimento incidentale sulla libertà, l'art. 623 non impedisce la composizione del collegio da parte dei medesimi magistrati che hanno emesso il precedente provvedimento; la Corte conferma la legittimità di tale soluzione.
artt. 3 e 111 Cost.
Le censure di incostituzionalità mosse rispetto alle norme processuali sono state ritenute infondate: il quadro normativo non contrasta con i principi di uguaglianza o con il diritto a un giusto processo, posto che esistono rimedi procedurali adeguati (es. ricusazione).
art. 110 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 309/1990
Riferimenti alle fattispecie concorrenti (concorso di persone) e al confronto con l'associazione: la Corte puntualizza che l'elemento organizzativo distingue l'associazione dalla mera collaborazione abituale, ma l'organizzazione può essere anche minima.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non occorre una organizzazione complessa: una struttura minima, stabile e ripetuta nel tempo può essere sufficiente.
- La presenza di una divisione territoriale delle "piazze", legami familiari, linguaggio convenzionale, ruoli anche flessibili e ripetute condotte di spaccio costituiscono indici significativi dell'elemento organizzativo.
- La fungibilità o l'interscambiabilità dei ruoli tra i partecipi non esclude l'esistenza di un'associazione; tuttavia la cosiddetta "fungibilità" non deve essere invocata per mascherare l'assenza di una struttura organizzata.
- La mancata esistenza di una "cassa comune" non preclude il riconoscimento dell'associazione: è rilevante l'interesse comune e durevole a immettere droga sul mercato in modo collettivo.
- Sul piano procedurale, l'incompatibilità del giudice deve essere eccepita mediante ricusazione: la mancata impugnazione nei termini non determina automaticamente la nullità degli atti.
- Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio per carenze motivazionali, il giudice di rinvio è tenuto a colmare le lacune ma può confermare la misura se fornisce una motivazione adeguata fondata su elementi indiziari complessivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38811/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38812/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38813/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38814/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38817/2022 del 14/10/2022
- Sentenza penale · 14 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38820/2022 del 14/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →