Cassazione Penale, Sentenza n. 10891/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Procuratore della persona offesa, tramite avv. Rimaboschi, ha rimesso la querela e la remissione è stata accettata dall'imputata. Avendo avuto luogo la remissione di querela, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta alla remissione di querela e ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 24/02/2021 che confermava la sua condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Nel ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il delitto di truffa e quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 c.p.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Il reato contestato è la truffa; la Corte d'Appello aveva confermato la condanna per tale fattispecie
art. 61 n.11 c.p.
Si contestava la sussistenza di una circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n.11 c.p.; il ricorso lamentava difetto di motivazione su tale punto
remissione di querela (effetto estintivo)
La Corte ha ritenuto che la remissione di querela da parte della persona offesa, accettata dall'imputata, determini l'estinzione del reato e dunque l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio
Massime di principio
- Per i delitti perseguibili a querela di parte, la remissione di querela da parte della persona offesa, se valida e acquisita, estingue il reato e comporta l'estinzione del procedimento anche in sede di impugnazione o cassazione.
- La remissione di querela deve risultare efficacemente manifestata (atto formale depositato o comunicato alla cancelleria) e non viziata da invalidità (per esempio coercizione o incapacità della persona offesa), altrimenti non produce l'effetto estintivo.
- Se il reato è estinto per remissione di querela, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato, ma può comunque pronunciarsi sulle spese processuali.
- Il ricorrente imputato beneficia direttamente dell'estinzione del reato; questioni di merito sollevate con il ricorso (vizi di motivazione su responsabilità o aggravanti) vengono sopravanzate dall'effetto estintivo della remissione.
- In situazioni analoghe è utile verificare tempestivamente se la persona offesa intende rimettere la querela e acquisirne formalmente accettazione per valutare l'opportunità di chiedere l'estinzione del procedimento o di ritirare impugnazioni che riguardino il prosieguo processuale.
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