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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00263/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Appello per vizio di prescrizione dei reati residui; contestazione della sussistenza del reato di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione sulle generalità), sostenendo che non fossero accertate le vere generalità e che la condotta rientrasse al più nell'art. 496 c.p.; censura sul riconoscimento della recidiva e violazione del divieto di reformatio in peius rispetto alla determinazione della pena e mancata applicazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in gran parte: ha confermato le condanne per i reati di cui agli artt. 495 e 337 c.p., dichiarato infondato il motivo che chiedeva l'assimilazione del fatto all'art. 496 c.p., e reputato corretta la valutazione sulla non decorrenza della prescrizione (tenuto conto della recidiva). Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo riguardante la violazione del divieto di reformatio in peius operata in appello nella determinazione della pena e ha annullato la sentenza limitatamente alla pena, procedendo a propria rideterminazione ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p.: pena finale rideterminata in anni 1 e mesi 6 di reclusione. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Integra il reato la condotta di chi, privo di documenti di identità, fornisca ai pubblici ufficiali dichiarazioni diverse e contrastanti sulle proprie generalità: la pluralità di dichiarazioni mendaci vale come falsa attestazione anche se le vere generalità non sono state accertate.

  • art. 496 cod. pen.

    Norma meno grave rispetto all'art. 495; la Corte ha ritenuto che i fatti rientrassero nella fattispecie di cui all'art. 495, per le circostanze (assenza di documenti, dichiarazioni rese ai Carabinieri dopo arresto e fuga) e la giurisprudenza consolidata.

  • art. 337 cod. pen.

    Confermata la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (reato satellite) e tenuta in conto ai fini dell'aumento di pena complessivo.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato nel quadro della recidiva reiterata infraquinquennale per qualificare la recidiva ai fini della determinazione della pena e del computo della prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Utilizzato per il computo della prescrizione ordinaria tenendo conto della pena edittale e delle ipotesi di aumento per recidiva (circostanza ad effetto speciale).

  • art. 161 cod. pen.

    Applicato per aumentare il termine massimo di prescrizione sulla base degli aumenti di pena derivanti dalla recidiva.

  • art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha modificato in pejus la posizione sanzionatoria dell'imputato (aumento della pena base) dopo aver prosciolto il reato più grave, violando il divieto.

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di rideterminare la pena mediante semplice operazione aritmetica senza rinvio: usato per fissare direttamente la pena in anni 1 e mesi 6.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma processuale sul rito camerale applicata al trattamento del ricorso, nel testo modificato dal d.lgs. n.150/2022; procedimento avvenuto in camera di consiglio.

  • art. 546 comma 3 e art. 125 cod. proc. pen.

    Citate dall'imputato come violate in relazione al mancato esame del motivo di appello sul riconoscimento della recidiva; la Corte ha ritenuto il motivo di appello generico e inammissibile sulla recidiva.

  • art. 591 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato per dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello per genericità (sulla recidiva).

Massime di principio

  • La pluralità di dichiarazioni discordanti sulle proprie generalità rese a pubblici ufficiali, in assenza di documenti d'identità, integra il reato di cui all'art. 495 c.p.; l'assenza di accertamento delle "vere" generalità non esclude il reato.
  • La qualificazione del fatto come art. 495 o art. 496 c.p. dipende dalle circostanze (assenza di documenti, contesto di identificazione ufficiale, finalità attestativa): la giurisprudenza tende ad applicare l'art. 495 quando le dichiarazioni sono rese a fini di identificazione e sono molteplici e contrastanti.
  • La recidiva deve essere censurata con motivazione specifica in appello; censure generiche rischiano l'inammissibilità per genericità.
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto degli aumenti di pena derivanti dalla recidiva (art. 157 e 161 c.p.): tali aumenti estendono i termini prescrizionali.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce che, con l'impugnazione dell'imputato, il giudice d'appello determini una posizione sanzionatoria più grave rispetto a quella di primo grado: se la modifica produce un peggioramento occorre motivazione e rispetto delle norme processuali; la Corte di cassazione può intervenire per annullare la parte della decisione che ha violato tale divieto.
  • Se la Cassazione può operare una semplice rettifica aritmetica della pena (senza nuovi accertamenti di fatto), può rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p.

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