Cassazione Penale, Sentenza n. 38294/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva rigettato l'appello ex art. 322-bis c.p.p. avverso l'ordinanza del GIP del 19/12/2022. Il ricorrente, terzo interessato, contestava il sequestro preventivo di quote societarie (partecipazioni Edilpav di valore nominale euro 2.000), di un veicolo aziendale e di disponibilità finanziarie riferibili alla società, disposti nell'ambito di un procedimento a carico del padre (Petrozza Rosario) per reati connessi all'imputazione provvisoria ex art. 512-bis c.p. (falsità in atti per ottenere un finanziamento garantito dallo Stato). Le doglianze sostenevano che il Tribunale aveva erroneamente valutato il "fumus" del reato e motivato in modo apparente: - valutazioni sui redditi modesti del ricorrente incompatibili con la capacità di investimento; - assunzione del ruolo di effettivo titolare della società da parte del padre; - considerazioni sul dolo e sulle prove (compresi rilievi della consulenza e dichiarazioni testimoniali). Il ricorrente eccepiva inoltre che la consulenza prodotta dimostrava la disponibilità delle somme per avviare l'attività.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi proposti dal terzo interessato, osservando che, nella veste di terzo, il ricorrente può contestare solo l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato, ma non i presupposti stessi della misura cautelare (ossia il fumus e le ragioni a carico dell'indagato principale). I motivi erano formulati in termini tali da impugnare i presupposti dell'ordinanza e/o offrivano argomentazioni generiche e alternative rispetto alla ricostruzione motivata del Tribunale; non sono stati prodotti elementi specifici e probatori atti a dimostrare la reale relazione del ricorrente con i beni sequestrati o la sua autonomia economica rispetto all'indagato. In conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Norma riferita all'imputazione provvisoria contestata al padre; la decisione utilizza la norma come oggetto della contestazione principale (reato che giustificava il sequestro) ma non modifica il significato della fattispecie sostanziale
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte non entra nel merito della responsabilità sostanziale dell'indagato principale essendo il ricorso proposto da terzo interessato
art. 316-ter cod. pen.
Norma citata nell'impianto accusatorio a carico del padre; la Corte non ha valutato la fondatezza dell'accusa sostanziale nel giudizio di cassazione del terzo
art. 321 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione all'impugnazione; la Corte precisa i limiti dell'azione del terzo interessato in sede di impugnazione
art. 322-bis cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale sulle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari; la Corte interpreta che il terzo interessato, ai sensi della giurisprudenza, non può contestare i presupposti della misura ma solo la propria titolarità/disponibilità del bene e l'assenza di collegamenti con l'indagato
Massime di principio
- Se sei un terzo cui sono stati sequestrati beni relativi a un procedimento penale a carico di un altro (es. un familiare), puoi impugnare in via di merito o in Cassazione solo l'effettiva titolarità/disponibilità dei beni e dimostrare l'assenza di un tuo contributo al reato; non puoi efficacemente contestare i presupposti generali della misura cautelare diretta contro l'indagato principale.
- Le censure generiche e alternative sulla valutazione del "fumus" o sulla motivazione del giudice rispetto ai fatti dell'indagato non sono ammissibili da parte del terzo interessato: occorrono fatti e documenti specifici che provino la non riconducibilità dei beni al reato o l'indipendenza economica e finanziaria del terzo.
- Quando il giudice di merito fornisce una motivazione ampia e puntuale che ricostruisce elementi economici, reddituali e istruttori (consulenze, testimonianze, conti correnti), una mera lettura alternativa senza confrontare direttamente e confutare quei singoli elementi difficilmente sarà sufficiente a ribaltare la decisione.
- Per evitare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, il terzo deve produrre prove concrete (documentazione contabile, atti che provino titolarità autonoma, assenza di collegamenti societari) che dimostrino la propria posizione rispetto ai beni sequestrati.
- Le conseguenze di ricorsi manifestamente infondati possono comprendere condanna alle spese e sanzioni (es. somme a favore della cassa delle ammende), pertanto è consigliabile valutare con attenzione la rilevanza e la specificità delle censure prima di proporre impugnazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38191/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38264/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38267/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38268/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38269/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38271/2023 del 19/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →