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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14834/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame dell'appello della lavoratrice e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'attività svolta da una lavoratrice, dal 30 dicembre 1996 al 3 novembre 2011, in favore di una comunità montana nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili. La lavoratrice ha sostenuto di essere stata in concreto adibita a mansioni diverse da quelle previste dai progetti, con inserimento stabile e continuativo nell'organizzazione dell'ente, chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, il pagamento delle differenze retributive, l'adeguamento del TFR, la regolarizzazione contributiva e previdenziale, oppure in subordine la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo un rapporto di lavoro subordinato di fatto ex art. 2126 c.c. e condannando la comunità montana alla costituzione della rendita vitalizia per l'intero periodo, ma dichiarando prescritte le altre pretese economiche e contributive. In cassazione la comunità montana ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 111 Cost., 115, 116 e 132 c.p.c. e di varie norme in tema di LSU, lamentando che la motivazione della sentenza di appello fosse solo apparente e che non fossero stati indicati gli specifici elementi fattuali e documentali posti a base del riconoscimento della subordinazione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 13 l. n. 1338/1962 e dell'art. 2126 c.c., sostenendo che mancava la prova documentale, con data certa, del carattere subordinato del rapporto richiesta per la costituzione della rendita vitalizia, e che non bastavano i documenti relativi al rapporto LSU. Con il terzo motivo ha censurato la mancata rilevazione della parziale prescrizione del diritto alla rendita, già eccepita in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era apparente perché si limitava a richiamare genericamente la documentazione in atti e lo stabile inserimento della lavoratrice, senza indicare quali documenti provassero concretamente la subordinazione e in che modo la prestazione si fosse svolta in radicale difformità dal progetto LSU; ha inoltre ribadito che, ai fini dell'art. 13 l. n. 1338/1962, è necessaria la prova scritta del rapporto subordinato e che tale requisito non può essere surrogato da presunzioni, né da una generica documentazione riferita al rapporto LSU. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione; la motivazione apparente viola il precetto costituzionale perché non consente di comprendere il percorso decisionale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel ricorso come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel ricorso come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea e percepibile; la mera affermazione conclusiva, senza illustrazione del percorso probatorio e logico, integra motivazione apparente

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 14 d.l. n. 299/1994 conv. in l. n. 451/1994

    richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dei lavori socialmente utili

  • art. 8 d.lgs. n. 468/1997

    richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dei lavori socialmente utili

  • art. 4 d.lgs. n. 81/2000

    richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dei lavori socialmente utili

  • art. 78 l. n. 388/2000

    richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dei lavori socialmente utili

  • art. 2126 c.c.

    il rapporto di fatto può essere regolato come subordinato solo se la prestazione resa presenta una radicale difformità rispetto al progetto LSU; il solo inserimento nell'organizzazione non basta

  • art. 13 l. n. 1338/1962

    ai fini della costituzione della rendita vitalizia è necessaria la prova scritta, con data certa, del rapporto subordinato; il requisito non è surrogabile da presunzioni o dalla mera prova di un generico rapporto negoziale

  • art. 3 commi 9 e 10 l. n. 335/1995

    richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione del diritto alla rendita

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione

  • art. 2939 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione

Massime di principio

  • Sussiste motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione perché non indica gli specifici elementi probatori e il percorso logico-giuridico seguiti dal giudice.
  • Nel giudizio relativo a prestazioni rese nell'ambito di lavori socialmente utili, il riconoscimento di un rapporto subordinato di fatto non può basarsi sul solo inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente o sull'adibizione ad attività istituzionali; occorre accertare una radicale difformità della prestazione rispetto al progetto originario.
  • Ai fini della costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 è necessaria la prova scritta, con data certa, del rapporto di lavoro subordinato; tale requisito non può essere sostituito da presunzioni né dalla mera esistenza di documenti riferiti ad altro rapporto negoziale o amministrativo.
  • La prova richiesta per la rendita vitalizia deve riguardare specificamente il rapporto subordinato e non può essere desunta in modo generico dalla documentazione complessivamente formatasi nel corso del rapporto di LSU.
  • La deduzione di un vizio motivazionale o di violazione di legge deve indicare con precisione quali norme sarebbero state violate e per quale ragione, altrimenti la censura rischia di non consentire il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineProveImpugnazioniContributi previdenziali
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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