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Ordinanza

Ordinanza n. 5411/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 19867/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 19867/2025, relativa alla procedura concorsuale per 2.568 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio nell'ambito della controversia concernente il concorso pubblico per 2.568 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria. Dal testo dell'ordinanza non emergono analiticamente i motivi d'appello, ma la questione devoluta presuppone la contestazione della formazione di graduatorie o dell'applicazione di criteri distinti in ragione del sesso dei concorrenti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei concorrenti di sesso maschile dichiarati vincitori che abbiano conseguito un punteggio inferiore al più alto ottenuto dalle appellanti, poiché tali concorrenti potrebbero essere sopravanzati qualora fosse formata una graduatoria unica senza distinzioni di sesso. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulle mansioni degli agenti di polizia penitenziaria, sulle attività di vigilanza e osservazione nelle sezioni detentive implicanti contatto diretto e continuativo con i detenuti e sulle mansioni assegnabili al personale femminile negli istituti penitenziari o nei settori maschili secondo la normativa interna.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito l'appello. Ha ordinato alle appellanti di integrare il contraddittorio notificando l'appello ai concorrenti di sesso maschile dichiarati vincitori con punteggio inferiore al più alto conseguito dalle appellanti. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, entro il 15 settembre 2026, di un avviso sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, contenente le informazioni indicate in ordinanza; le appellanti dovranno depositare la prova della pubblicazione entro il 30 settembre 2026 e l'avviso dovrà restare online sino alla definizione del giudizio. Il Collegio ha inoltre ordinato al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una dettagliata relazione sulle mansioni degli agenti, sulle funzioni di vigilanza e osservazione a diretto e continuativo contatto con i detenuti e sulle mansioni attribuibili al personale femminile negli istituti o nei settori maschili. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 26 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 95, commi 1 e 3, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Consente al giudice d'appello di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che potrebbero subire una pregiudizievole incidenza dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    notificazione con le modalità di cui all’art. 41, comma 3, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di destinatari, forme alternative di notificazione, nella specie mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'amministrazione.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    deposito di una dettagliata relazione di chiarimenti

    Attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio i mezzi istruttori ritenuti necessari per chiarire i fatti rilevanti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello devono essere chiamati a contraddire tutti i soggetti che, in caso di accoglimento dell'impugnazione, potrebbero essere sopravanzati o comunque subire una lesione della propria posizione derivante dalla riforma della graduatoria concorsuale.
  • Quando il numero dei controinteressati rende non praticabile la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, prescrivendo contenuti, termini e durata della pubblicazione.
  • In una controversia concorsuale sulla formazione di graduatorie differenziate per sesso, è istruttoriamente rilevante acquisire dall'amministrazione chiarimenti puntuali sulle mansioni concretamente svolte, sulle funzioni che implicano contatto diretto e continuativo con i detenuti e sulle mansioni attribuibili al personale femminile, al fine di valutare la giustificazione normativa e organizzativa della differenziazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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