Cassazione Penale, Ordinanza n. 11937/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per una indebita percezione di un sussidio ottenuto mediante dichiarazioni non veritiere nella domanda di accesso al beneficio. In particolare ha dedotto: 1) la mancata applicazione dell'art. 2 c.p., sostenendo che l'abrogazione del delitto contestato avrebbe dovuto operare retroattivamente in senso favorevole; 2) l'omesso esame di un documento ritenuto decisivo, ossia la mancata sottoscrizione della DSU allegata alla richiesta, che a suo dire escludeva la riferibilità della domanda; 3) la violazione dell'art. 47 c.p., per asserita oscurità e equivocità del quadro normativo; 4) l'assenza di dolo, sostenendo di essersi affidato a un patronato e di essere stato mal informato; 5) la violazione dell'art. 175 c.p., per il diniego del beneficio richiesto in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto ingiustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'abrogazione della norma incriminatrice, per fatti commessi entro il termine finale di efficacia della disciplina, è assistita da una clausola di salvezza che deroga alla retroattività della lex mitior. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo di censure già respinte: la mancata sottoscrizione della DSU non escludeva l'esistenza della richiesta né impediva la produzione dell'effetto del beneficio, essendo comunque attribuibile al ricorrente. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la chiarezza del quadro normativo e l'assenza di riscontri alla dedotta negligenza del patronato. Anche il motivo sul beneficio ex art. 175 c.p. è stato ritenuto inammissibile, poiché il diniego era stato motivato con la reiterazione delle false dichiarazioni e con l'importo indebitamente percepito, elementi rilevanti ai fini della gravità del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 c.p.
La regola della retroattività della lex mitior non opera quando una norma abrogatrice prevede espressamente la salvezza delle sanzioni per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina previgente.
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Il delitto è stato abrogato con effetto dal 1 gennaio 2024, ma per i fatti commessi entro il termine finale di efficacia restano applicabili le sanzioni penali previste dalla disciplina previgente.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La disposizione di abrogazione contiene una clausola di salvezza che deroga alla retroattività favorevole della legge penale più mite.
art. 47 c.p.
La doglianza sulla scusabilità dell'errore è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito, che escludeva l'equivocità della disciplina e la rilevanza dell'asserita negligenza del patronato.
art. 175 c.p.
Il beneficio è stato negato in ragione della reiterazione delle false dichiarazioni e dell'entità delle somme indebitamente percepite, elementi valutati come indice di gravità del fatto.
art. 133, comma 1, c.p.
La gravità del fatto può essere desunta, tra l'altro, dalla reiterazione della condotta e dall'ammontare del profitto/ingiusto vantaggio conseguito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice non determina automaticamente la retroattività della disciplina più favorevole quando il legislatore abbia espressamente mantenuto la punibilità dei fatti commessi fino al termine di efficacia della norma abrogata.
- La mancata sottoscrizione di un modulo o di un allegato non esclude, di per sé, l'esistenza della domanda o del procedimento amministrativo se l'atto risulta comunque riferibile al soggetto interessato e ha prodotto l'effetto richiesto.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- La deduzione di errore sul precetto o di assenza di dolo richiede un effettivo confronto con la chiarezza del dato normativo e con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; l'asserita ignoranza o l'affidamento a terzi, se non riscontrati, non bastano.
- Il diniego di un beneficio penale o processuale può essere legittimamente fondato sulla reiterazione della condotta illecita e sull'entità del vantaggio indebitamente conseguito, quali indici della gravità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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