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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20445/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio di documentazione e dispositivi informatici rinvenuti nell'abitazione del Persichetti, disposto in relazione alla presunta divulgazione di materiale "riservato" proveniente dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. Il ricorrente contestava (1) la qualificazione del fatto come reato di rivelazione di notizie riservate (art. 262 c.p.), deducendo che la dicitura formale "riservato" non bastava e che bisognava valutare il requisito sostanziale del danno agli interessi della Repubblica (richiamando art. 39 L. 3/8/2007, n.124 e la legge istitutiva n.82/2014); (2) la mancata indicazione della condotta e l'erronea qualificazione rispetto alle ipotesi di reato inizialmente annotate dal PM (artt. 378 e 270-bis c.p.), sostenendo l'insussistenza di associazione e di favoreggiamento; infine è stato depositato un motivo nuovo che riprendeva e ampliava le doglianze sul primo motivo e sulla mancanza di una incolpazione formale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva individuato il "fumus" del reato nella divulgazione, ancorché in forma di bozza, della relazione riservata della Commissione. La Corte ha confermato che la qualificazione formale di "riservato" operata dalla Commissione è fondata sul potere attribuito dall'art.5, comma 8, della legge n.82/2014 e dalla prassi interna; ha affermato che la diffusione non autorizzata di documenti riservati inerenti interessi politico-statuali è idonea a recare pregiudizio in re ipsa e che il fatto che la relazione sia stata pubblicata ufficialmente due giorni dopo non esclude il carattere offensivo della diffusione avvenuta quando la notizia era ancora riservata. La Corte ha inoltre ricordato i limiti e i poteri del giudice nel riesame del sequestro probatorio (valutazione della astratta configurabilità del reato e controllo di legalità senza instaurare un processo nel processo). Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 262 cod. pen. (rivelazione di notizie riservate)

    La Corte ha ritenuto configurabile il fumus del reato per la divulgazione non autorizzata di materiale classificato come "riservato" dalla Commissione; la diffusione di notizie coperte da divieto è punibile anche se effettuata in forma di bozza e anche se la pubblicazione ufficiale avviene successivamente

  • art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)

    Citato fra le ipotesi iniziali di addebito dal PM; la Corte ha osservato che la valutazione della qualificazione giuridica può essere fluida in fase di indagini e che il riesame può confermare il sequestro anche con diversa qualificazione se il fatto rimane lo stesso

  • art. 270-bis cod. pen. (delitti con finalità di terrorismo o eversione)

    Anch'esso indicato nella notizia di reato iniziale; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini del sequestro la confusione o la molteplicità delle ipotesi giuridiche nella fase di indagine purché il fatto contestato sia individuato

  • legge 30/05/2014 n.82 (istituzione della Commissione e relative disposizioni)

    Sull'art.5 comma 8 la Corte ha ritenuto che alla Commissione spetti il potere di classificare gli atti (libero/riservato/segreto) e che tale classificazione formale sia rilevante ai fini della tutela penale contro la divulgazione non autorizzata

  • deliberazione dell'ufficio di presidenza del 14/10/2014 (regime di divulgazione degli atti della Commissione)

    l'art. 2, comma 1 prevede che il rilascio di copie di documenti riservati è consentito solo in favore di componenti e collaboratori della Commissione previa annotazione nominativa su apposito registro ed espresso avvertimento della natura dell'atto e della sua utilizzabilità

    La prassi interna e le regole di rilascio delle copie confermano la natura riservata degli atti; la mancata osservanza di tali procedure integra il profilo di pericolo tutelato dalla norma penale

  • legge 3/8/2007 n.124 (art.39 richiamato)

    Riferimento normativo citato dal ricorrente per sostenere la necessità di valutare la rilevanza degli interessi statali coinvolti; la Corte ha ritenuto che, nel caso, l'attinenza ai interessi politico-statuali fosse dimostrata

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre pronunce)

    La Corte ha richiamato principi consolidati: il sindacato in Cassazione sul sequestro probatorio è ammesso per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; il riesame valuta l'astratta configurabilità del reato e non può fondarsi su fatti diversi rispetto a quelli indicati; le notizie divenute di pubblico dominio escludono l'offensività, ma la diffusione antecedente alla pubblicazione resta punibile

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio è legittimo quando, in base agli elementi offerti dal PM, sussiste il "fumus" di reato: serve a conservare il corpo del reato e a chiarire fatti e qualificazione giuridica in una fase preliminare
  • La classificazione formale di un documento come "riservato" operata dall'autorità competente (qui la Commissione, ai sensi della legge istitutiva) ha rilievo nella valutazione della rilevanza penale della divulgazione
  • La diffusione non autorizzata di materiale riservato inerente interessi politico-statuali può costituire reato anche se avviene in forma di bozza e anche se la pubblicazione ufficiale avviene successivamente
  • In sede di riesame il giudice valuta l'astratta configurabilità del reato sulla base degli elementi forniti dal PM e può confermare la misura anche con diversa qualificazione giuridica se il fatto su cui si basa rimane lo stesso
  • La Corte deve essere investita solo di vizi di legge o di motivazione radicale: doglianze sulla qualificazione del fatto o sull'assenza di incolpazione formale devono misurarsi con il limitato sindacato consentito in questa fase
  • La circostanza che documenti siano noti ad alcune persone autorizzate o che divengano di pubblico dominio successivamente non elimina automaticamente la responsabilità per una diffusione antecedente non autorizzata
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è utile contestare sia l'esistenza del fumus fattuale (p.e. collegamento tra i fatti e la persona) sia l'effettiva riservatezza e il concreto pregiudizio agli interessi protetti, ma bisogna tener conto dei limiti del sindacato giurisdizionale sul sequestro probatorio

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